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Corte di Cassazione, 21 maggio 2025, ordinanza n. 13670:
“(…) Tale essendo, quindi, l’impostazione originaria della controversia e risultando l’incompletezza degli estratti conto e l’assenza di altra documentazione idonea a consentire la ricostruzione integrale dell’andamento del conto corrente a far tempo dalla sua apertura, la Corte territoriale avrebbe dovuto dare applicazione dei criteri dettati da questa Corte e quindi azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale del conto a tal fine utilizzando – se completa – la documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda.
(…) Nel caso in esame, la Corte territoriale ha effettivamente svolto tale accertamento, ed anzi, per l’esattezza, ha operato una vera e propria distinzione, in quanto ha accertato che il credito recato da due dei quattro conto anticipi era in “in linea capitale” ed autonomamente azionabile – con ciò intendendo che gli stessi costituivano posizioni giuridicamente distinte – mentre, in relazione ad altri due conti anticipi, ha ritenuto che gli stessi fossero collegati al conto corrente e che quindi si dovesse procedere alla “riclassificazione dei collegati conti anticipi” ai fini della determinazione del saldo del conto corrente ordinario (pag. 16).
- Alla luce delle considerazioni che precedono, mentre il ricorso principale deve essere accolto quanto al primo motivo, assorbito il secondo, il ricorso incidentale deve essere respinto.
Per l’effetto, la decisione impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, la quale provvederà a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità.”
SINTESI DELL’ARTICOLO: Estratti incompleti e Saldo Zero
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