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20 Aprile 2026

Corte d’appello di Napoli, sentenza n. 2943 del 27/06/2024: Azione di ripetizione: Necessaria la prova dell’effettivo pagamento indebito anche se agisce un fallimento

Studio Caliendo
giovedì, 05 Settembre 2024 / Published in Apertura di credito in conto corrente

Corte d’appello di Napoli, sentenza n. 2943 del 27/06/2024: Azione di ripetizione: Necessaria la prova dell’effettivo pagamento indebito anche se agisce un fallimento

Contenuto della messa in mora e prescrizione

Corte d’appello di Napoli, contratti bancari, ripetizione dell’indebito, Azione di ripetizione: prova pagamento indebito, effettivo pagamento, spostamento patrimoniale, deposito dei contratti di conto corrente, sensi dell’art. 210 c.p.c., diritto alla ripetizione dell’indebito, non basta la mancanza del titolo giustificativo dello spostamento patrimoniale, essendo necessaria la prova che vi sia effettivamente stato un pagamento indebito

 

Secondo la Corte d’appello di Napoli, sentenza n. 2943 del 27 giugno 2024:

“Inoltre, è il caso di sottolineare due ulteriori profili rilevanti per interpretare il comportamento assunto dalla Banca:

1) il fatto che la stessa non ha provveduto al deposito dei contratti di conto corrente nonostante lo specifico ordine di esibizione ricevuto dal Tribunale di prime cure ai sensi dell’art. 210 c.p.c.;

2) il fatto che lo stesso consulente di parte nominato durante lo svolgimento delle operazioni preliminari, in più occasioni ha dato atto dell’impossibilità di rinvenire copia dei contratti stessi, confermando così la tesi di controparte.

In applicazione dei principi richiamati al caso di specie, avendo il Fallimento dedotto la mancanza di una pattuizione scritta, è imputabile alla Banca il mancato deposito dei contratti di conto corrente, non potendo con la Banca convenuta, con le proprie eccezioni, onerare la correntista della prova di un fatto negativo.

(…) A questo punto, occorre soffermarsi su quanto dedotto dalla Banca appellante con il PRIMO MOTIVO di gravame, con il quale è stato impugnato il capo di sentenza con cui il Giudice di prime cure ha condannato la Banca alla restituzione della somma di € 52.297,34, quale differenza tra il saldo contabile inizialmente calcolato dalla Banca e quello ricalcolato in seguito allo svolgimento della CTU espletata in primo grado.

Il motivo di doglianza è fondato e merita accoglimento.

In generale, la normativa codicistica prevede che affinchè possa configurarsi il diritto alla ripetizione dell’indebito, non basta la mancanza del titolo giustificativo dello spostamento patrimoniale, essendo necessaria la prova che vi sia effettivamente stato un pagamento indebito.

Il concetto di pagamento va inteso come adempimento in senso lato dell’obbligazione erroneamente supposta da parte del solvens, di modo che, senza che vi sia stato un effettivo spostamento patrimoniale non sarà configurabile alcuna prestazione indebita.

(…) In ragione di ciò, il Tribunale avrebbe dovuto limitare la propria statuizione all’accertamento delle nullità rilevate e del nuovo saldo ricalcolato, non potendo pronunciare una condanna della Banca alla restituzione della differenza non essendovi stato alcuno spostamento patrimoniale ma solo una contabilizzazione illegittima di poste debitorie alle quali non è però seguito alcun pagamento.

(…) Sull’argomento, occorre ribadire quanto più volte affermato da questa stessa Corte d’Appello, ovvero che la parte che intenda dedurre un vizio di motivazione della sentenza ha l’onere di indicare in maniera specifica gli errori e le omissioni in cui è incorso il consulente d’ufficio, evidenziando come questi abbiano inciso in maniera determinante sulla decisione finale”.

 

Argomento: Azione di ripetizione: prova pagamento indebito

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