Tribunale di Teramo e contratti bancari, anatocismo conti correnti, Onere della prova di parte attrice, commissioni di massimo scoperto nulle, valute conto corrente nulle, illegittimità degli interessi ultralegali, mancata espressa pattuizione dei tassi, mancata produzione del contratto di conto e di alcuni estratti conto, perizia conto corrente, analisi conti correnti, richiesta documentazione bancaria art. 119 T.U.B., anatocismo bancario, contenzioso bancario, onere della prova
Tribunale di Teramo, sentenza del 21 ottobre 2025:
“Ripartizione dell’onere della prova
È opportuno ricordare che, nei giudizi promossi dal cliente – correntista o mutuatario – per far valere la nullità di clausole contrattuali o l’illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz’altro sulla parte attrice innanzitutto l’onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l’onere di fornire la relativa prova.
In ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito, incombe all’attore fornire la prova non solo dell’avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis, Cass., 14 maggio 2012, n. 7501 secondo cui chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte e proponga nei confronti dell’accipiens l’azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l’onere di provare l’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta).
Ne consegue che il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive, assumendo che le stesse siano il portato dell’applicazione di interessi usurari ovvero dell’addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute, ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
Nel caso di specie, pertanto, la parte attrice era, innanzitutto, gravata dell’onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente nulle.
Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l’onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo. (cfr. Cass. civ. sez. I, 7 maggio 2015, n. 9201).
In tal senso è stato altresì ritenuto che l’onere probatorio gravante, a norma dell’art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l’estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; in tal caso, però, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (cfr. Cass. 23229/04; Cass. 9099/12).
Tali essendo le conclusioni sul tema, nel caso di specie, deve allora rilevarsi che, a fronte di una domanda di accertamento negativo del credito da parte del correntista in relazione al conto corrente per cui è causa, basata sulla deduzione della illegittimità delle condizioni economiche applicate, non risulta depositata la documentazione contrattuale né la serie completa degli estratti conto relativa al rapporto intercorrente tra la parte attrice e la banca convenuta.
Risulta, tuttavia, ex actis la prova che il correntista si è attivato, formulando richiesta ex art. 119 t.u.b. (doc. 3 allegato all’atto di citazione relativo alla raccomandata a.r. del 23.11.2009), rimasta inevasa.
In primo luogo, il contegno omissivo dell’istituto di credito, all’esito della regolare richiesta ai sensi dell’art. 119 t.u.b., non può fungere da presupposto per il rigetto delle domande attoree, spettando alla Banca, a fronte della suddetta richiesta e in un’ottica di replica alla puntuale eccezione del correntista, l’onere di provare la corretta pattuizione delle condizioni contrattuali.
Si osserva, infatti, che la banca non ha specificamente contestato l’esistenza del dedotto rapporto di conto corrente, giustificando l’omesso adempimento della richiesta ex art. 119 t.u.b. con la circostanza di non essere più in possesso della documentazione, in quanto la stessa, a seguito della estinzione del rapporto, non risultava più conservata dal convenuto.
In secondo luogo, si rileva che a fronte della domanda di accertamento negativo del credito da parte del correntista, basata sulla deduzione della mancata pattuizione in radice delle condizioni economiche, la Banca convenuta ha del tutto omesso di produrre alcuna valida pattuizione scritta riportante la concreta determinazione del tasso debitore e delle altre condizioni economiche applicate al rapporto per cui è causa.
Da quanto sopra consegue l’impossibilità di accertamento di valide pattuizioni economiche in relazione al contratto n. 166.
A questo punto, per verificare se effettivamente sussiste un diritto del correntista alla ripetizione, non può prescindersi dall’accertamento reale del saldo, la cui ricostruzione è certamente possibile, avendo parte attrice prodotto gli estratti conto relativi al rapporto per cui è causa.
(…) in virtù dei sopra richiamati principi in tema di onere della prova, il correntista non può giovarsi dell’effetto migliorativo del saldo in relazione ad un periodo non documentato.
(…) Nel caso in esame, il c.t.u. ha rilevato che la Banca “ha applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi con pari periodicità e quindi secondo reciprocità tra le parti a partire dal 30.06.2000”. Ai fini del ricalcolo del saldo, tuttavia, l’ausiliario ha escluso la capitalizzazione trimestrale per l’intero periodo, in mancanza della specifica pattuizione per iscritto tra le parti dell’adeguamento alla delibera CICR e non risultando in atti né la pubblicazione in G.U. né la comunicazione al correntista.
(…) Il c.t.u., quindi, rilevando l’applicazione della c.m.s. fino al 30.9.2009, ha espunto tale addebito dal ricalcolo, vista la mancanza in atti della relativa pattuizione.
- Illegittima applicazione delle valute
il c.t.u., nella ricostruzione dei rapporti dare/avere tra le parti, ha applicato la “data operazione”, in ragione dell’assenza di specifica pattuizione.
(…) Il Tribunale di Teramo (…) così provvede:
dichiara, con riferimento al contratto di conto corrente …, l’illegittima applicazione degli interessi debitori, della capitalizzazione dei medesimi interessi debitori, della c.m.s. e delle valute;
condanna parte convenuta al pagamento nei confronti di parte attrice della somma di € 55.600,89 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Onere della prova di parte attrice
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