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Tribunale di Milano, sentenza n. 10117 del 20 novembre 2024:
“In ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ., infatti, in caso di ripetizione di indebito spetta all’attore fornire la prova non solo dell’avvenuto pagamento delle poste indebite, ma anche della mancanza di causa debendi (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 7501/2012).
Sicché, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di taluni pagamenti ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del relativo rapporto.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di evidenziare che l’onere di provare i fatti costituivi della pretesa dedotta in giudizio grava anche sul correntista che proponga domanda di accertamento negativo del credito risultante dal saldo passivo di un rapporto di conto corrente bancario (cfr., tra le altre, Cass. civ., n. 22872/2010; Cass. civ., n. 5896/2006; Cass. civ., n. 17146/2003; Cass. civ., n. 11029/2000).
Secondo l’opinione giurisprudenziale consolidata – dalla quale non vi è motivo di discostarsi – quando, come nel caso di specie, la controversia tra la banca ed il correntista sia stata introdotta da quest’ultimo allo scopo di contestare il saldo negativo del conto e rideterminare il saldo finale del rapporto alla luce della pretesa invalidità delle singole clausole pattizie, è il correntista ad essere gravato dall’onere di dimostrare gli aspetti oggetto della sua contestazione (cfr. Cass, Civ. 30822/2018; 7895/2020).
In particolare, quando il correntista agisca per l’accertamento della nullità delle clausole del contratto di conto corrente e di apertura di credito, trovano applicazione i principi generali sull’onere della prova, gravando su di lui l’onere di allegazione e di prova delle proprie asserzioni, mediante la produzione in giudizio del contratto e della serie completa degli estratti conto”.



