Tribunale di Napoli – contratti bancari – documentazione bancaria oltre i 10 anni – richiesta documentazione anche oltre i dieci anni – art. 119 tub – anatocismo bancario – usura – perizia econometrica – perizia giurimetrica – analisi conto corrente – perizia su conto corrente
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 6018 del 12 giugno 2023 contraddice la Cassazione in merito al periodo per cui la banca ha l’obbligo di consegnare al cliente gli estratti conto.
Sulla questione relativa al limite temporale entro il quale può ritenersi sussistente l’obbligo dell’intermediario di ottemperare a siffatta richiesta il sottoscritto, in adesione all’indirizzo ritenuto maggiormente condivisibile, ritiene di dover ribadire l’orientamento già espresso in sede cautelare e in precedenti pronunce di merito, ossia che l’obbligo di consegna della documentazione contabile non trova il limite della decennalità, essendo tale termine limitato testualmente dall’art. 119 co. IV TUB, solo alla conservazione delle copie delle singole operazioni.
Il sottoscritto non ignora i recenti arresti della Cassazione, che hanno sottoposto l’obbligo di consegna della documentazione contabile al limite decennale dell’ultimo comma dell’art. 119 Tub, ma ritiene di non condividere tale impostazione, come gli altri colleghi della sezione, per le seguenti considerazioni.
(…) Dunque, nel caso di specie, è applicabile la disciplina contenuta nell’art 119 co 1 e 2 TUB che riconosce al cliente un vero e proprio diritto di ricevere in forma scritta, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all’anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto.
Tale previsione, prevede, dunque, un onere di rendicontazione periodico che va nettamente distinto dal diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione concernente le singole operazioni, contemplato dal co 4 dell’art 119 TUB, e condizionato, solo questo, al mancato superamento del termine decennale ivi previsto.
Appare chiaro, quindi, che l’art 119, ai commi 1 e 2, TUB introduce uno specifico obbligo della banca, su richiesta di parte, di trasmettere, alla scadenza del contratto, la comunicazione in ordine allo svolgimento integrale del rapporto.
Per tali ragioni sussiste il diritto della correntista ad ottenere la consegna dei documenti oggetto della domanda cautelare.
Ne consegue il rigetto della domanda di merito proposta dalla banca, non potendosi accertare alcuna prescrizione del diritto della convenuta e sussistendo, viceversa, il diritto di quest’ultima ad ottenere la consegna della documentazione inerente l’intero svolgimento dei rapporti negoziali oggetto di domanda.


