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Corte di Cassazione, 29 febbraio 2024, ordinanza n. 5428:
“Una volta ricostruito l’andamento del rapporto, depurato delle appostazioni illegittimamente operate dalla banca, la Corte d’appello si è posta il quesito se la verifica della prescrizione dell’azione di ripetizione di indebito intrapresa dalla correntista, da operarsi sulla base della distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, dovesse essere operato in riferimento alle risultanze degli estratti conto trasmessi dalla banca ovvero al saldo contabile rideterminato dal consulente tecnico d’ufficio: ed ha operato applicando la prima soluzione.
Tuttavia la giurisprudenza di questa Corte si è ormai consolidata nel senso che detta verifica va operata in applicazione del criterio del saldo rettificato (tra le più recenti Cass. 16 marzo 2023, n. 7721).
Sicché il motivo va accolto e sul punto la sentenza impugnata va cassata”.



