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20 Aprile 2026

Tribunale di Macerata, 02/01/2025: Nullità degli interessi anatocistici e della c.m.s. – Rimborso di circa € 15.000

Studio Caliendo
lunedì, 07 Aprile 2025 / Published in Apertura di credito in conto corrente

Tribunale di Macerata, 02/01/2025: Nullità degli interessi anatocistici e della c.m.s. – Rimborso di circa € 15.000

Mancanza del contratto di conto corrente

Tribunale di Macerata, contratti bancari, perizia anatocismo su conto corrente, adeguamento delibera CICR, commissione massimo scoperto, delibera CICR, nullità degli interessi e delle commissioni, interessi anatocistici, violazione della Delibera CICR, Rispetto della Delibera cicr, prescrizione decennale, ripetizione indebito, Domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale

 

Tribunale di Macerata, 02 gennaio 2025, sentenza n. 1:

Le conclusioni del CTU, per correttezza delle premesse in fatto e logicità delle conclusioni, meritano di essere pienamente condivise.

Ne deriva:

per quanto riguarda l’assenza nel contratto relativo al conto n. di una clausola di capitalizzazione degli interessi attivi dopo l’entrata in vigore della delibera CICR del   9.2.2000, nonché nel contratto   ex conto n.  riguardo al periodo intercorrente “dall’inizio della documentazione disponibile fino al 07/01/2008 e poi del 01/01/2014 al 10/04/2021 (leggasi 10/04/2017)”, va rilevato che l’invio al correntista degli estratti conto recanti l’indicazione dell’adeguamento alla Delibera CICR 9 febbraio 2000 pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale non è sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento la validità della clausola regolante la capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo invece un’apposita convenzione scritta al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina (cft. Cassazione civile sez. I, 2 l/06/2021, n.17634), pertanto detta clausola va dichiarata nulla;

–    medesime conclusioni per quanto riguarda la pattuizione della commissione di massimo scoperto: infatti, nel caso in cui la CMS sia stata convenuta mediante l’indicazione di un mero valore percentuale senza alcuna indicazione della base di calcolo della stessa, va espunto dal ricalcolo del saldo le somme addebitate a titolo di c.m.s., in ragione della nullità della clausola per indeterminatezza ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 e 1346 c.c.  (cft. Tribunale Palermo sez.  V, 05/07/2021, n.2849). 

Nel caso di specie, il c.t.u. ha accertato che nel contratto relativo al conto n., la CMS “risulta pattuito fin dal primo contratto disponibile del 03/05/2005 senza tuttavia l’indicazione della base di calcolo”, mentre per quanto riguarda il conto n., la CMS “risulta pattuita fin dal primo contratto disponibile del 24/02/1999 senza tuttavia l’indicazione della base di calcolo.

Esso è invece correttamente pattuita nel contratto del 11/01/2011”.

Ciò posto, il c.t.u. ha accertato che “il fido accordato è stato individuato sulla base della documentazione contrattuale”, rilevando che “sulla base dei saldi risultanti dagli estratti conto risultano pagate competenze sui saldi extra fido quindi con natura solutoria.

Sul  punto,  va   infatti   precisato – anche ai  fini del  decorso della prescrizione – che i versamenti  nel conto corrente bancario hanno natura  di pagamenti solo quando il conto sia scoperto, mentre, nell’ipotesi ordinaria del conto corrente “affidato”, la serie successiva di  versamenti  o  prelievi  non  danno  luogo  a  singoli  rapporti,  ma  a  mere  sub variazioni quantitative  di  un unico rapporto  giuridico  instaurato  dalle  parti,  a meno  che  non siano effettuati versamenti cd. “extra fido” (cioè, oltre il limite dell’affidamento concesso), nel qual caso assumono natura solutoria per la parte eccedente l’affidamento.

I versamenti destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento (cosiddetto extra  -fido), come  accertato  nel presente  giudizio  dal  c.t.u., hanno funzione solutoria  e  sono  qualificabili  come veri e propri  pagamenti,  pertanto,  la  prescrizione decennale delle rimesse solutorie decorrerà  dai singoli pagamenti (vale a dire, dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi  illegittimamente addebitati) e non dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, come invece avviene nel caso di versamenti che abbiano avuto solo funzione ripristinatoria  della provvista – perché effettuati su un conto il cui passivo non abbia superato il limite dell’affidamento concesso dalla banca con l’apertura di credito (cft. Tribunale Siena, 18/06/2021, n. 490);

(…) va rilevato che nelle controversie che hanno oggetto l’azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede in via preliminare, l’individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e, solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo “rettificato”, si può procedere con l’individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di c.c. con apertura di credito o comunque scoperto (cft. Cassazione civile sez. I, 16/03/2023, n. 7721).

(…) Condanna parte convenuta a pagare a parte attrice la somma di euro 15.296,07 a titolo di somme ripetibili.

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