Tribunale Teramo – contratti bancari – Contratto di conto corrente con apertura di credito – Onere della prova a carico della banca/cessionaria in sede di opposizione a decreto ingiuntivo – Mancanza degli estratti conto completi dall’inizio alla fine del rapporto – Revoca del decreto ingiuntivo – commissione di massimo scoperto – commissioni bancarie – anomalie bancarie – usura – perizia econometrica – perizia giurimetrica – analisi conto corrente – perizia su conto corrente
Tribunale Teramo, 17.04.2024:
“Nei giudizi aventi ad oggetto pretese scaturenti da rapporti bancari la banca – attore in senso sostanziale – assolve l’onere probatorio su di essa gravante producendo in giudizio i contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e gli altri documenti che rilevano nel caso specifico, ivi compresi gli estratti conto completi dall’inizio del rapporto, essendo essi indispensabili per la ricostruzione dell’andamento del rapporto nel corso del tempo e per il ricalcolo dell’esatto rapporto di dare-avere fra le parti.
L’estratto conto certificato ex art, 50 TUB ha, invece, valenza probatoria nel solo giudizio monitorio (il quale costituisce un mero accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato in caso di mancata instaurazione del contraddittorio a seguito di opposizione) — potendo assumere rilevanza, salvo il caso di non contestazione, come elemento indiziario la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi significativi (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 3 maggio 2011, n. 9695).
Il giudizio di opposizione ha, infatti — come visto — ad oggetto non il riesame delle condizioni per l’emissione del decreto ingiuntivo, ma l’accertamento del diritto sostanziale sottostante il ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena.
(…) Ne deriva, in applicazione dei sopraesposti principi, che non è stata fornita la prova dell’esistenza del credito – ossia dell’esatto ammontare del credito vantato – con conseguente accoglimento dell’opposizione (cfr. Cass. civ., sez. 1, 27 settembre 2018, n. 23313 secondo cui “la banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l’andamento dello stesso per l’intera durata del suo svolgimento, dall’inizio del rapporto e senza interruzioni”), avendo parte opponente contestato specificamente le illegittimità inerenti il contratto per cui è causa, le quali – peraltro – attenendo a profili di nullità, sono rilevabili d’ufficio.
(…) Laddove, infatti, come nel caso di specie, parte opponente non si sia limitata ad eccepire vizi formali nell’emanazione del decreto ingiuntivo ma abbia sollevato anche contestazioni sul piano sostanziale, la banca avrebbe dovuto produrre tutti gli estratti conto relativi al rapporto per cui è causa, rilevando – al più – la genericità delle eccezioni al fine di verificare l’ammissibilità della richiesta CTU nonché al fine di valutare la fondatezza stessa delle suddette eccezioni”.