Corte di Cassazione, contratti bancari, rimesse solutorie su saldo rettificato, prescrizione conto corrente, verifica rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, perizia su conto corrente affidato, verifica prescrizione conto corrente, mancanza estratti conto, saldo di raccordo
Corte di Cassazione 03 marzo 2025, ordinanza n. 5577:
“(…) laddove sia riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, l’accertamento del dare ed avere può attuarsi con l’impiego anche di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto stessi (cfr. Cass. n. 22290 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023).
(…) inoltre a fronte della mancanza dell’estratto conto di una mensilità in 22 anni di rapporto, ha ritenuto corretto il “raccordo” effettuato dal CTU mantenendo fermo il saldo a debito risultante alla fine del periodo mancante ed annotato sul primo estratto conto del mese successivo;
(…) essendo consolidato l’orientamento – cui si intende dare continuità e che le considerazioni di parte ricorrente non sono idonee a rimettere in discussione – per cui nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall’individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 7721/2023).
(…) Pertanto, – si è sostenuto – non si può fare affidamento su quelle che sono le risultanze finali offerte dalla banca, in quanto sono basate su clausole contrattuali e prassi contabili contrarie a norme imperative ed inderogabili, creando, così, una realtà contabile solo apparente e virtuale. Seguendo tale impostazione, quindi, per riscontrare se i singoli versamenti abbiano avuto natura solutoria, ovvero di pagamento di un debito, occorre effettuare una ricostruzione contabile del conto corrente depurandolo da tutti gli addebiti, indebitamente ascritti dalla banca, conseguenti a clausole e prassi nulle ed inefficaci.
Quindi, per il calcolo delle rimesse solutorie, va preso a riferimento il saldo rettificato, al fine di non confondere rimesse “apparentemente solutorie” con rimesse “effettivamente solutorie”.



