Tribunale di Napoli e contratti bancari, fideiussioni bancarie, schema ABI, Usura e Violazione di norme imperative, revoca del decreto ingiuntivo, perizia econometrica usura banche, mutuo in usura, usura banche
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 5438/2018, ha determinato la revoca del decreto ingiuntivo, affermando che la banca non aveva nessun diritto di richiedere ai garanti la somma di € 324.320,69.
Nel caso in oggetto, la banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dei fideiussori, i quali avevano proposto opposizione, adducendo che i finanziamenti erano stati addebitati su un conto corrente viziato da diversi profili di illegittimità.
Il Giudice, prima di tutto, si esprime in merito alle garanzie prestate dai fideiussori che “non possono essere qualificate come contratti autonomi, bensì come semplici fideiussioni.
In tal senso depone in primo luogo l’interpretazione del testo letterale dei negozi, nei quali espressamente si parla di “fideiussione” e non già di garanzia.
Considerato che i moduli negoziali sono stati predisposti dalla banca, è lecito presumere che, se quest’ultima avesse voluto far sottoscrivere agli opponenti dei contratti autonomi di garanzia, lo avrebbe espressamente indicato, trattandosi di operatore professionale qualificato al quale doveva essere ben nota la differenza tra le due tipologie di garanzia.
In entrambi i negozi manca uno degli elementi essenziali che caratterizza il contratto autonomo, ossia la rinuncia alla proposizione delle eccezioni relative al rapporto garantito.
L’art. 7 delle fideiussioni, infatti, si limita a prevedere l’obbligo dei fideiussori di pagare immediatamente alla banca, su semplice richiesta scritta, ma nulla dice sulla rinuncia alla proponibilità delle eccezioni.
In mancanza di tale esplicita rinuncia i garanti sono certamente legittimati a far valere i vizi del rapporto garantito.
Va comunque segnalato che, in ossequio al più recente orientamento espresso dalla Cassazione (Cass. 10.1.2018 n. 371), anche qualora le garanzie avessero natura autonoma, agli opponenti sarebbe consentita la proposizione di domande o eccezioni basate sulla nullità del rapporto garantito per violazione di norme imperative, tra le quali rientrano certamente l’usurarietà degli interessi ex L. 108/96, la violazione dell’art. 1283 c.c. e il difetto di forma ex art. 117 TUB, trattandosi di tre norme dall’evidente natura inderogabile.
(…) Pur non essendo chiesta dalla parti un’esplicita pronuncia sulla validità dei mutui in oggetto, tale accertamento va comunque eseguito al fine di verificare l’esistenza o meno dei crediti fondati su tali contratti ed oggetto della richiesta monitoria.
(…) quindi essere alcun dubbio che si tratti di un mutuo di scopo, erogato al precipuo fine di ripianare le passività del conto corrente.
(…) La banca opposta, per giustificare l’erogazione del mutuo del 2010, avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza e l’ammontare del saldo passivo del conto corrente a copertura del quale era stato concesso il mutuo.
Quale attrice in senso sostanziale, l’opposta avrebbe dovuto esibire il contratto relativo al conto, con le relative condizioni negoziali, e gli estratti integrali del conto, quanto meno dall’apertura del rapporto fino al momento dell’erogazione del finanziamento.
In tal modo avrebbe potuto dimostrare che il finanziamento del 2010 era stato erogato legittimamente per coprire le passività del c/c.
Tale prova, tuttavia, non è stata fornita.
(…) Ne consegue che il conteggio va eseguito escludendo per l’intero periodo gli interessi ultralegali, la capitalizzazione, le cms e le valute fittizie.
(…) dal ricalcolo del saldo eseguito dal ctu sulla base di tali criteri è emerso che al momento dell’erogazione del mutuo il conto corrente aveva un saldo attivo.
Il finanziamento n. 51558242 è stato dunque erogato per ripianare passività inesistenti.
Per quanto detto in precedenza, il mutuo in esame è nullo per assenza di causa concreta e, conseguentemente, alcun diritto ha la banca di chiedere ai garanti la restituzione delle somme indebitamente erogate sul conto a tale titolo, pari ad € 324.320,69”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Usura e Violazione di norme imperative



