Corte di Appello di Firenze, contratti bancari, prova dell’affidamento, documenti contabili banca, Centrale Rischi Banca d’Italia, rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, prescrizione, apertura di credito in conto corrente
La Corte di Appello di Firenze, 04 giugno 2024 ribadisce la possibilità di fornire la prova dell’affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del contratto:
“Relativamente a tale ultimo aspetto, va rammentato, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, che, «in materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un’apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l’esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata (Cass. 30 gennaio 2019, n. 2660)» (ex ceteris, Cass. n. 33334 del 2022, in motivazione; nello stesso senso, Corte d’appello di Firenze n. 757 del 2024).
Va altresì considerato che, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, colui che agisce per l’accertamento dell’illegittimità degli addebiti, e per l’eventuale ripetizione dei relativi versamenti, ha «la possibilità di fornire la prova dell’affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l’esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, nella misura in cui gli stessi potevano essere considerati idonei a dimostrare l’esistenza di un accordo tra le parti per l’utilizzazione da parte della correntista d’importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione» (Cass. n. 2338 del 2024), benché tale stipula non possa essere ricavata «dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto» (Cass. n. 34997 del 2023).
- in accoglimento dell’appello proposto da (…) avverso la medesima ordinanza e in parziale riforma della stessa, condanna Intesa Sanpaolo s.p.a. a pagare a (…) euro 222.455,66, oltre interessi come in motivazione”.


