Corte di Cassazione e contratti bancari, Prova della mancanza del contratto, onere probatorio del conto corrente, art. 117 TUB, richiesta documentazione art. 119 TUB, prova dell’esistenza del contratto di conto corrente, ius variandi, professionista esperto in contenzioso bancario, anatocismo bancario, perizia econometrica conto corrente, nullità degli interessi e competenze, in caso di mancanza del contratto alcuna competenza è dovuta, usura originaria, perizia usura e anatocismo, usura bancaria
Corte di Cassazione, ordinanza n. 5616 del 12 marzo 2026:
“Ai sensi dell’art. 117 TUB quindi, e coerentemente con quanto sancito dagli artt. 1325 e 1346 c.c., la mancanza dì forma scritta comporta la nullità del rapporto con conseguente obbligo restitutorio di tutte le prestazioni effettuate dal cliente in favore della Banca.
A nulla rileva che il correntista non abbia preventivamente azionato lo strumento previsto dall’art. 119 TUB, in quanto non essenziale nel caso di specie ove si contestava sin dall’inizio non l’applicazione di condizioni contrattuali illegittime bensì l’applicazione di condizioni non contrattualizzate in virtù dell’assenza dei contratti oggetto di causa.
Tanto più che la stessa banca convenuta, solo con la terza memoria istruttoria, e quindi tardivamente, produceva il contratto di apertura di credito, ma non il contratto di conto corrente.
Alla circostanza che gli attori formularono istanza 210 c.p.c. non può ascriversi efficacia di riconoscimento dell’esistenza del contratto, come erroneamente sostenuto dalla Corte di Appello.
Tale istanza, bensì, fu formulata a rafforzamento della dichiarata ed eccepita inesistenza dei contratti, cioè volta a trovare ulteriore conferma dell’inesistenza del contratto, sicuri che la banca non avrebbe potuto ottemperare ad una eventuale richiesta di esibizione formulata dal Giudice.
L’assenza dei contratti produce un vizio di nullità come tale rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo;
- ii) «appaiono destituite di fondamento le argomentazioni della Corte di Appello in merito al rigetto delle domande di riforma della sentenza di primo grado formulate dagli odierni ricorrenti.
Quanto al primo motivo di rigetto, appare evidente che, ritenuto assolto l’onere probatorio da parte degli odierni ricorrenti con la produzione degli estratti conto, il Giudice, applicando l’art. 117 TUB, avrebbe dovuto azzerare ogni addebito operato dalla banca a titolo di interessi, commissioni e spese, senza applicare, in sostituzione degli interessi ultralegali, quelli legali o quelli sostitutivi previsti dalla stessa norma (c.d. tassi BOT).
L’articolo in commento non prevede, infatti, meccanismi sostitutivi per l’ipotesi di inesistenza del contratto».
Quanto al rigetto del secondo motivo del loro appello, invece, i ricorrenti deducono che «La sentenza risulta evidentemente viziata, illogica, contraddittoria.
Come noto, dall’usurarietà originaria del contratto di conto corrente discende automaticamente la gratuità dell’intero rapporto.
A nulla rileva quanto sostenuto dalla Corte di Appello circa l’ulteriore esercizio dello ius variandi da parte della banca, con applicazione di nuovo tasso al di sotto della soglia usura.
Ciò in quanto non può ritenersi ammissibile l’esercizio dello ius variandi in assenza di originario contratto.
Ma anche volendo acconsentire che con l’esercizio dello ius variandi nel I trimestre 2010 sia valida l’applicazione del tasso ivi indicato dalla banca, ciò non toglie che il CTU, rilevata l’usura originaria avrebbe dovuto comunque azzerare ogni interesse, commissione e spesa applicata dalla banca da tale trimestre e fino alla chiusura del rapporto, o comunque fino all’ultimo estratto conto disponibile, in quanto la banca non può, con l’esercizio unilaterale dello ius variandi, annullare e/o superare l’originario vizio di nullità, ciò quantomeno senza una nuova pattuizione con il correntista e dallo stesso debitamente sottoscritta.
Il tutto senza alcuna applicazione sostitutiva del tasso legale contrariamente a quanto effettuato e conteggiato dal CTU nella perizia di I grado».
(…) Né, guardando alla sola azione di accertamento negativo, è d’ostacolo – ed obbliga perciò a rivedere le tradizionali regole di ripartizione dell’onere probatorio – che la parte che se ne rende interprete sia chiamata a confrontarsi con la difficoltà di provare un fatto negativo, atteso che il principio secondo cui chi intende far valere in giudizio un diritto deve darne prova, così come quello secondo cui chi eccepisce la modifica o l’estinzione del diritto da altri vantato deve dare prova del contrario, risultanti ambedue dall’art. 2697 cod. civ., non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (Cass., Sez. III, 13/06/2013, n. 14854; Cass., Sez. III, 11/01/2007, n. 384; Cass., Sez., IV, 13/12/2004, n. 23229)»”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Prova della mancanza del contratto e nullità delle competenze addebitate
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