Corte di Cassazione – contratti bancari – Conto corrente – anatocismo – TAE obbligo indicazione contratto – delibera CICR 2000 – TAN e TAE creditori uguali – CMS – indeterminatezza – anatocismo bancario – usura – perizia usura – perizia anatocismo – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia conto corrente – analisi conto corrente
Corte di Cassazione, ordinanza n. 18664 del 03 luglio 2023: “Nel ricorso per cassazione è ricordato (…) che la capitalizzazione era stata prevista contrattualmente solo con riferimento agli interessi passivi: in quell’atto era infatti precisato che il tasso creditore pattuito, pari allo 0,020% era equivalente al TAE creditore annuo, convenuto nella stessa misura.
(…) La Delibera CICR, cui l’art. 120, comma 2, tub ha demanato la fissazione di fissare modalità e criteri per la produzione di interessi su interessi nelle operazioni bancarie, ha pertanto subordinato l’anatocismo nei rapporti di conto corrente nono solo alla pattuizione della stessa periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione suggerita da un’esigenza di trasparenza, della indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa.
In tal senso l’indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell’interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell’interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi ― giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione – e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art. 6.
A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest’ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell’anatocismo.
(…) Il tasso annuo effettivo risultante dalla capitalizzazione degli interessi invece rappresenta, sia per gli interessi a debito del cliente che per quelli a credito un elemento di cui è necessaria l’indicazione, pena la non attuabilità dell’anatocismo”.
Sintesi dell’articolo: TAE obbligo indicazione contratto


