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Corte di Cassazione, 01 ottobre 2025, ordinanza n. 26526:
“Giova rammentare che questa Corte e ha affermato che laddove il correntista – come nella specie – pretenda di rideterminare il saldo, depurato dagli importi asseritamente non dovuti (per capitalizzazione indebita, interessi ultralegali e/o usurari, commissione di massimo scoperto etc.), e di ripetere l’indebito pagamento eseguito con rimesse sul conto passivo (o extrafido), se si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, l’accertamento del dare ed avere può attuarsi con l’impiego anche di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe е complete che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto stessi (cfr. Cass. n. 22290/2023; Cass. n. 10293/2023).
Questi ultimi, infatti, non costituiscono l’unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto.
Essi – invero come affermato da Cass. n. 37800 del 2022 (e sostanzialmente ribadito dalle più recenti Cass. n. 10293 del 2023 e Cass. n. 22290 del 2023) – consentono di avere un appropriato riscontro dell’identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto.
Tuttavia, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l’andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni;
per cui il giudice del merito – come ha fatto in questo caso quello di prime cure – può affidare ad un consulente tecnico esperto in materia contabile il compito della rideterminazione del saldo del conto (cfr. Cass. n. 14074/2018; Cass. n. 5091/2016;
nel medesimo senso, si vedano pure Cass. n. 31187/ 2018; Cass. n. 11543/2019), «spettando, poi, al giudice predetto la concreta valutazione di idoneità degli estratti a dar conto del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie (come già opinato Cass. n. 13186 del 2020, non massimata, in presenza di una valutazione di incompletezza degli estratti da parte del giudice del merito) (…);
- ii) parimenti, può attribuire rilevanza alla condotta processuale delle parti e ad ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ.» (Cass. n. 1736/2024). 2.2.4-
La Corte di merito nella specie – richiamati questi principi – ha ritenuto che la Banca avesse assolto l’onere probatorio sulla stessa incombente in ordine alla dimostrazione dei fatti costitutivi del suo credito”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Verifica su conto con estratti incompleti – onere probatorio su conti correnti
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