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  • Tribunale di Rieti, 10/06/2020, sentenza n. 244: Decreto ingiuntivo rigettato poiché non sono stati presentati tutti gli estratti conto
9 Settembre 2026

Tribunale di Rieti, 10/06/2020, sentenza n. 244: Decreto ingiuntivo rigettato poiché non sono stati presentati tutti gli estratti conto

Studio Caliendo
lunedì, 16 Novembre 2020 / Published in Apertura di credito in conto corrente

Tribunale di Rieti, 10/06/2020, sentenza n. 244: Decreto ingiuntivo rigettato poiché non sono stati presentati tutti gli estratti conto

Conseguenza della discrasia del TAEG

Tribunale di Rieti e Contratti bancari – onere della prova – mancata produzione integrale degli estratti conto – decreto ingiuntivo – inammissibile – produzione di tutti gli estratti conto

Con sentenza del 10 giugno 2020, n. 244, il Tribunale di Rieti si esprime circa le conseguenze derivanti dalla mancata produzione integrale degli estratti conto.

Il Giudice precisa che l’opposizione a decreto ingiuntivo dà origine ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale va accertata la fondatezza della pretesa fatta valere dall’opposto.

Ne consegue che, la regola di ripartizione dell’onere della prova incombe sul creditore opposto che ha, di conseguenza, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.

Per cui la banca assolve l’onere probatorio a suo carico producendo in giudizio i contratti bancari e gli altri documenti che rilevano nel caso specifico e nel caso in cui la domanda riguardi pretese derivanti da un contratto di conto corrente, vanno anche prodotti gli estratti conto completi dall’inizio del rapporto, essendo essi indispensabili per la ricostruzione dell’andamento del rapporto nel corso del tempo e per ricalcolare correttamente il rapporto di dare/avere tra le parti.

Dalla stipula, dunque, e senza cesure di continuità.

L’estratto conto certificato conforme alle scritture contabili, art. 50 T.U.B., ha efficacia probatoria solo nel procedimento monitorio.

Infatti il giudizio di opposizione ha per oggetto non il riesame delle condizioni per l’emissione del decreto ingiuntivo, ma l’accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena.

Il Tribunale, pur essendo a conoscenza di un orientamento diverso da parte della giurisprudenza di merito, che tiene conto del saldo del primo estratto conto disponibile, se a credito per il cliente, o dal saldo zero nel caso in cui il primo estratto conto disponibile sia a debito per il cliente, ritiene di poter condividere quanto recentemente affermato dalla Suprema Corte, per cui “la banca non può pretendere […] l’azzeramento di eventuali risultanze del primo degli estratti conto utilizzabili per la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti, in quanto ciò comporterebbe l’alterazione sostanziale del rapporto di conto corrente bancario.

Tale rapporto vede nella banca l’esecutrice degli ordini impartiti dal cliente. Esso, unitariamente strutturato, postula operazioni di prelievo e di versamento non integranti distinti e autonomi rapporti di debito e credito tra banca e cliente, rispetto ai quali l’azzeramento unilaterale delle risultanze possa valere alla stregua di rinuncia.

L’accertamento giudiziale deve perciò considerare tutte le evidenze contabili, poiché il saldo del conto presuppone in sé la effettiva e integrale ricostruzione del dare e dell’avere: dunque suppone di procedere sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, senza possibilità di ricorrere a criteri presuntivi o approssimativi.” (Cass., sez. 1, Sentenza n. 9365 del 16/04/2018).

In sintesi, nel caso di mancata produzione integrale degli estratti conto (dal momento della stipula e per tutta la durata del contratto) la domanda di pagamento avanzata dalla banca dovrà essere rigettata, non potendosi verificare la giustificazione contabile del saldo richiesto, poiché non può dirsi provato il titolo del credito posto alla base del decreto ingiuntivo.

 

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