Tribunale di Catanzaro e contratti bancari, Onere della prova su conti correnti, accertamento negativo del credito, parte attrice
Tribunale di Catanzaro, 05 settembre 2024, sentenza n. 1695:
Venendo all’esame delle questioni di merito, la domanda di parte attrice, è infondata e merita di essere respinta sul rilievo assorbente del mancato assolvimento dell’onere probatorio.
Occorre preliminarmente rilevare che l’attrice, sebbene nel corpo dell’atto di citazione faccia accenno alla ripetizione d’indebito, risulta in effetti aver proposto, stando all’espresso tenore delle conclusioni dalla stessa rassegnate, per come ribadito nelle successive difese, un’azione di accertamento volta alla rideterminazione del saldo dei rapporti di conto corrente di cui in premessa, oltre ad un’azione risarcitoria.
È noto, in base ai consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che, qualora il correntista intenda contestare le risultanze del saldo di conto corrente e domandare l’accertamento negativo del credito o, eventualmente, la ripetizione dell’indebito gravi sullo stesso l’onere di provare i fatti posti alla base della sua domanda.
Da ciò discende che il medesimo correntista sarà tenuto a produrre non solo il contratto – che rappresenta il titolo del rapporto dedotto in lite – ma anche tutti gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto, per verificare sia il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente nulle, sia l’effettiva applicazione delle poste indicate come indebite, non rappresentando una circostanza ostativa il fatto che si tratti di un’azione di accertamento negativo in quanto “l’onere probatorio gravante, a norma dell’art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto (. . .) non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo ha carattere costitutivo”.
(…) Ebbene, l’attrice non ha fornito a questo giudicante elementi idonei a dimostrate la fondatezza delle proprie ragioni.
In primis la generica allegazione sull’aver acceso un contratto di conto corrente, verosimilmente nel IV trimestre del 1989, senza fornire più precisi riscontri, osta all’individuazione della normativa ratione temporis applicabile ed all’accertamento in ordine alla violazione dei requisiti formali e sostanziali prescritti, cui far discendere una eventuale declaratoria di invalidità.
Inoltre, l’attrice non ha fornito prova della causa debendi non avendo prodotto nessuno dei contratti di conto corrente, né delle aperture di credito iniziali, senza, tuttavia, allegare l’inesistenza degli stessi, ma riconoscendo espressamente l’esistenza dei rapporti intercorsi con la banca e la stipulazione dei sottostanti accordi, per come si desume chiaramente dal tenore degli scritti difensivi e dalla prospettazione ivi contenuta.
Né possono ritenersi rilevanti o esimenti rispetto ai precisi obblighi probatori incombenti su parte attrice, le circostanze dalla stessa addotte in merito al parziale riscontro ottenuto dall’istituto bancario rispetto alla richiesta formulata ai sensi dell’art. 119 T.U.B. ed al successivo procedimento monitorio, considerando il limite temporale dell’obbligo di conservazione gravante sugli istituti bancari.
Tanto meno, il dovere di rilievo officioso del giudice in tema di nullità può sostituirsi all’onere probatorio gravante sulle parti”.



