Corte di Appello di Napoli – contratti bancari – Conto corrente – Scritture di Raccordo di mancanza degli e/c – domanda di ripetizione vs domanda di rideterminazione – serie completa estratti conto – mancata produzione contratto – anatocismo – anatocismo bancario – usura – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia su conti correnti – analisi conti correnti – perizia usura – perizia anatocismo
Secondo la Corte di Appello di Napoli, 10 maggio 2023:
“Tuttavia ritiene la Corte che nei casi in cui venga proposta, relativamente ad un c.c. ancora attivo, una domanda di ripetizione dell’indebito, per versamenti in c.c. illegittimamente appostati negativamente dalla Banca, in virtù di condizioni contrattuali illegittime, possa ritenersi insita, in una tale domanda, altresì una domanda di rideterminazione del saldo di c.c., sicché il giudice nel pronunciare la condanna della Banca alla rideterminazione del saldo non incorra nel vizio di ultra petizione.
(…) Nel caso di produzione documentale incompleta, dunque oltre che colmare i periodi mancanti con le scritture di raccordo, è possibile effettuare il calcolo per i singoli periodi in cui vi sia continuità documentale, partendo sempre dal saldo effettivo iniziale di ciascun periodo ed effettuando all’esito la somma algebrica dei singoli saldi parziali.
3.4. Quanto alla censura relativa alla validità dell’applicazione della capitalizzazione trimestrale in quanto il contratto era stato stipulato successivamente alla delibera CICR 2000 essa è priva di fondamento, in quanto la mancata produzione del contratto da parte della Banca non consente di accertare l’effettiva pattuizione scritta della clausola di capitalizzazione con la condizione di pari reciprocità”.
(…) In definitiva, come ha giustamente ritenuto il Tribunale, il correntista, ai fini della corretta delimitazione del petitum e della causa petendi ha solo l’onere di allegare la mancanza totale della pattuizione scritta o la nullità della singola condizione contrattuale, cioè il titolo in forza del quale è stata eseguito l’addebito illegittimo, ma non anche quello di indicare, come vorrebbe la Banca, il singolo addebito illegittimo e men che meno la natura non solutoria della rimessa, né la data del pagamento, né la somma finale che discenderebbe dall’esatto ricalcolo del conto.
(…) L’incompletezza della prova, infatti, non può condurre al rigetto della domanda, bensì al suo accoglimento nei limiti in cui la stessa risulti provata.
Certamente, come detto, è il correntista che ha l’onere di documentare i profili di nullità lamentati, nonché degli addebiti illegittimi, ma la mancanza di documentazione di parte dei periodi non può portare al diniego di accoglimento della domanda anche per quei periodi in cui la documentazione sussiste, poichè per i periodi in cui la documentazione è stata prodotta, nel caso in cui sia stata provata la ragione di nullità, gli addebiti illegittimi certamente non cessano di essere tali.
La mancanza tuttavia della continuità contabile tra periodi, che era onere del cliente dimostrare, comporta che lo ‘spezzone’ successivo documentato non potrà giovarsi di un ‘deconto’ di quanto illegittimamente addebitatogli nel periodo precedente non documentato, con la conseguenza che ciascuno spezzone documentato dovrà necessariamente partire dal saldo secondo la contabilità portata dalla banca.
(…) Nel caso di produzione documentale incompleta, dunque oltre che colmare i periodi mancanti con le scritture di raccordo, è possibile effettuare il calcolo per i singoli periodi in cui vi sia continuità documentale, partendo sempre dal saldo effettivo iniziale di ciascun periodo ed effettuando all’esito la somma algebrica dei singoli saldi parziali.



