Corte di Cassazione – contratti bancari – Conto corrente – produzione degli estratti conto – estratti conto incompleti – onere prova correntista – saldo di partenza ricalcolo – verifica anomalie bancarie – anatocismo bancario – usura – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia su conto corrente – analisi del conto corrente – check up conto corrente
Corte di Cassazione, 08 aprile 2024, ordinanza n. 9214:
“Ora il punto fondamentale è che, nei rapporti di conto corrente bancario, ove l’azione sia proposta dal correntista va assunto come dato di partenza per il ricalcolo del saldo, in presenza di accertate prassi bancarie contra legem, il saldo iniziale a debito risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti.
Questo non tanto (semplicemente) quando il correntista, agendo in giudizio per la restituzione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici, ma essenzialmente (e soprattutto) quando non sia possibile accertare l’andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili).
La ratio è che, nel quadro delle risultanze, quello desunto dal primo estratto disponibile prodotto dal correntista è, d’ordinario, il dato a lui più sfavorevole; sicché sempre su di lui (in quanto attore) si ripercuote l’incompletezza, il correntista essendo gravato dall’onere della prova dei pagamenti indebiti (v. Cass. Sez. 1 n. 37800-22).
In altre parole, una volta esclusa la validità di talune pattuizioni relative agli interessi a carico del correntista, e una volta stabilita l’esistenza di pratiche anatocistiche vietate, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire, in linea di principio, attraverso la produzione in giudizio dei relativi estratti a partire dalla data della sua apertura; ma, non trattandosi di prova legale esclusiva, all’individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali e anche gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista o dalla banca (v. Cass. Sez. 1 n. 9526-19)”.



