Tribunale di Napoli e contratti bancari, Fideiussori e clausola “a prima richiesta, Anatocismo, anatocismo bancario, perizia econometrica mutuo, contenzioso bancario, interessi anatocistici, interesse bancario, atto di pignoramento verso terzi, perizia econometrica, perizia econometrica Milano, anatocismo mutuo alla francese, analisi leasing, perizia econometrica conto corrente, perizia carta revolving, anatocismo e usura carta revolving, analisi euribor indeterminato e manipolato, indeterminatezza mutuo Barclays indicizzato al franco svizzero, perizia derivati finanziari SWAP IRS, perizia mutuo Barclays
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 5377 del 24 maggio 2019, riduce l’importo del decreto ingiuntivo di € 50.172,39 ai fideiussori chiamati in causa.
Il Giudice, prima di tutto, stabilisce che “gli stessi fideiussori sono legittimati ad opporre (…), alla richiesta di pagamento formulata nei loro confronti (…) nonostante l’art. 6 della fideiussione da loro sottoscritta preveda che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente, a semplice richiesta scritta (…)”; infatti, secondo la Cassazione non è sufficiente la clausola “a prima richiesta”, ma è necessaria anche quella “senza eccezioni” per qualificare il rapporto come autonomo di garanzia; in questo caso la clausola “senza eccezioni” manca, dunque il rapporto resta una fideiussione”.
Inoltre, il Giudice, relativamente al conto ordinario, ritiene che siano stati pattuiti soltanto i tassi per utilizzi extra-fido e non quelli intra-fido, per cui di fatto, quest’ultimi vanno sostituiti con i tassi legali.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Fideiussori e clausola “a prima richiesta



