Corte d’Appello di Venezia – contratti bancari – Conto corrente – prescrizione – rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie – saldo rettificato – anatocismo – anatocismo bancario – alcun effetto sanante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – Delibera CICR 09.02.2000 – serie incompleta estratti conto – perizia anatocismo su conto corrente – nullità capitalizzazione trimestrale si applica la capitalizzazione semplice – cms nulle per indeterminatezza – commissioni di massimo scoperto nulle per mancanza di causa
Corte d’Appello di Venezia, 09 dicembre 2024:
“(…) in materia di conto corrente bancario il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca (e dunque da lui pagato) con il saldo finale del rapporto non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche aliunde, vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d’ufficio e idonei a integrare la prova offerta (nella specie mediante consulenza tecnica contabile disposta dal giudice sulle prove documentali prodotte).
“(…) a seguito dell’entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000, solamente la specifica approvazione della clausola sugli interessi anatocistici rende legittima la capitalizzazione da parte della banca, non avendo alcun effetto sanante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale effettuata dall’istituto di credito (…).
Inoltre, dalla rilevata illegittimità della capitalizzazione trimestrale consegue non già l’applicazione della capitalizzazione annuale bensì l’eliminazione di qualunque forma di capitalizzazione.
(…) il contratto indica solamente la percentuale della commissione di massimo scoperto (0,125%). Manca, in particolare, qualunque indicazione relativa alla base di calcolo (es. la punta massima dell’esposizione debitoria o quella media riferita al trimestre di riferimento) e al periodo minimo di scopertura richiesto per l’addebito dell’onere.
Irrilevanti sono le modalità con cui la commissione è stata concretamente applicata indicate dalla Banca (anche qualora, per ipotesi, conformi agli addebiti operati) in ragione dell’incompleta regolamentazione contrattuale dell’onere.
La commissione, conformemente a quanto ritenuto dal Tribunale, è quindi effettivamente indeterminata e andava espunta.
(…) “Il giudice di legittimità, chiamato a decidere se ai fini della verifica della fondatezza dell’eccezione di prescrizione del diritto di ripetizione degli indebiti formulata dall’istituto di credito dovesse essere utilizzato il c.d. “saldo banca”, che offre una ricostruzione delle operazioni contabili così come si sono susseguite nel tempo, oppure il “saldo rettificato” epurato dalle annotazioni illegittime effettuate dall’istituto di credito, dando continuità a quanto deciso con ordinanza nr. 9141/2020, con riferimento a quest’ultima pronuncia ha evidenziato: (…) la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata (…) avendo come riferimento tale saldo “rettificato” (…)”.



