Corte di Cassazione e Contratti bancari, perizia opposizione all’esecuzione, controversia distributiva, approvazione piano di riparto, prova della titolarità attiva, perizia econometrica finanziamenti, anatocismo bancario, quantificazione del credito, professionista esperto in contenzioso bancario
Corte di Cassazione, 31 dicembre 2025, ordinanza n. 39464:
“L’ordinanza in oggetto si fa particolarmente apprezzare per aver contribuito a chiarire – in termini che si possono ritenere oramai definitivi – i rapporti intercorrenti tra l’opposizione all’esecuzione e le possibili controversie che insorgono, in sede di distribuzione del ricavato tra i vari creditori, sia per quanto attiene la loro titolazione, sia per la quantificazione del credito loro spettante. In particolare, le stesse questioni di fatto e di diritto possono essere proposte, e riproposte, in entrambe le fasi con la conseguenza che il Giudice dell’esecuzione deve tenerne conto in occasione della approvazione del piano di riparto che chiude la fase distributiva.
L’ordinanza ha affermato il seguente principio diritto:
“L’opposizione all’esecuzione e la controversia distributiva non sono rimedi fra loro in rapporto di consecutività ed esclusività alternativa, ma si distinguono sia per i rispettivi themata decidenda, sia in ordine agli effetti, attenendo la prima al diritto ad eseguire e la seconda alla collocazione sul ricavato con efficacia endo-esecutiva.
Di conseguenza, un medesimo fatto può essere posto a fondamento tanto dell’uno come dell’altro rimedio, giustificandosi così la (ri)proposizione in sede di controversia distributiva delle medesime ragioni della (pur pendente) opposizione, rispetto alle quali il g.e. è tenuto all’esame della relativa fondatezza, pur se già vagliata ai diversi fini dell’adozione del provvedimento di cui all’art. 624 cod. proc. civ. in seno alla fase sommaria dell’opposizione esecutiva, impregiudicati gli effetti dell’eventuale contemporanea pendenza delle due cause”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Approvazione del piano di riparto
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