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Tribunale di Savona, 27 ottobre 2025:
“Da accogliere invece all’esito del presente giudizio sommario sulla richiesta sospensiva, risultano le questioni relative alla dedotta nullità dell’Euribor nel periodo 2005 – 2008 quando è stato erogato secondo mutuo di cui trattasi, (come da SENTENZA CASSAZIONE n. 34889/2023), con conseguente gratuità del mutuo.
(…) Tanto premesso, rispetto alla richiesta sospensione, oggetto della presente fase del giudizio, si rileva come essa debba essere accolta, atteso che, ad esito delle varie possibili determinazioni delle Corti superiori in materia, non può essere escluso che parte debitrice possa essere esentata dalla restituzione delle somme oggi richieste e poste a fondamento del precetto e alla base del pignoramento.
Ed invero la declaratoria di nullità dei contratti di mutuo di cui si discute rientra concretamente fra le possibili opzioni, avendo la stessa Corte di cassazione cui la questione è rimessa, addirittura ritenuto necessario procedere ad ulteriori approfondimenti prima di addivenire alla decisione in materia.
Va poi considerata la sussistenza del periculum, consistente nel danno che potrebbe derivare alla parte opponente dalla prosecuzione dell’esecuzione che colpisce un bene strumentale quale un immobile in cui si svolge attività alberghiera, per di più sulla base di due titoli che in ipotesi potrebbero in futuro essere dichiarati nulli, o fortemente ridimensionati nel loro ammontare, sino a rientrare al di sotto degli importi già corrisposti.
Tanto considerato, all’esito della valutazione sommaria propria della presente fase, la sospensione dell’esecuzione si imponga sussistendo nel senso anzidetto gravi motivi.
La richiesta di sospensione della procedura esecutiva deve dunque essere accolta.
Stante la complessità delle questioni, e l’assenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale, che anzi risulta oggetto di valutazione avanti alle sezioni Unite della Cassazione, si ritiene sussistano gravi motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
PQM
ACCOGLIE l’istanza di sospensione dell’esecuzione (…)”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Nullità per Euribor manipolato
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