Tribunale di Bologna e contratti bancari, cessione dei crediti in blocco, Mancata prova della titolarità del credito, mancanza onere della prova, esperto in contenzioso bancario Milano, anatocismo bancario, perizia econometrica Milano, consulente tecnico in materia bancaria, indeterminatezza mutuo alla francese, anatocismo mutuo alla francese, indeterminatezza mutuo a tasso variabile Euribor, nullità mutuo, perizia in opposizione al decreto ingiuntivo, indeterminatezza regime di capitalizzazione composta e piano di ammortamento alla francese
Tribunale di Bologna, sentenza del 25 ottobre 2025:
“Nella specie, la società convenuta opposta, rimasta contumace, ha allegato in precetto l’intervenuta cessione del credito, pari ad € 21.982,35 (al netto delle somme riscosse dalla dante causa nell’esecuzione RG /2014 Tribunale di Bologna), asseritamente derivante dal contratto di mutuo fondiario a rogito del notaio del 19.12.2005, rep. n. , rac. n. stipulato tra l’odierna opponente e SPA (poi fusa nel soc. coop, poi divenuto s.p.a.), senza produrre alcuna documentazione a supporto (id est, ex multis, contratto di cessione, titolo esecutivo richiamato, dichiarazione unilaterale della banca cedente confermativa, all’esito del riparto nell’esecuzione RGE /2014, dell’avvenuta cessione con identificativo del credito ceduto ed importo residuo).
Invero, più a monte, neppure risulta depositato in giudizio (non essendo onere della parte opponente, ma della parte opposta che si assume titolare del credito) l’avviso dell’operazione di cessione in blocco dei crediti ex art. 58 TUB in G.U. risalente al 2018.
L’evidenza probatoria disponibile (id est mere allegazioni in precetto), pertanto, conduce all’accoglimento dell’opposizione in esame, non avendo il creditore opposto (rimasto contumace) assolto all’onere di esso gravante, a fronte di tempestiva contestazione della debitrice asseritamente ceduta in sede di opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c., di provare la propria legittimazione sostanziale attiva (id est titolarità del credito azionato con il precetto opposto) alla data di notifica del precetto opposto”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Mancata prova della titolarità del credito
Articoli correlati:
Corte di Cassazione, 24/06/2024, ordinanza n. 17262: Cessione dei crediti in blocco
Tribunale di Taranto, 22/05/2025: Cessione del credito in blocco



