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10 Giugno 2026

Corte di Appello di Torino, 02/05/2024: In caso di usura non sono dovuti né gli interessi né tutti gli oneri e costi

Studio Caliendo
martedì, 17 Settembre 2024 / Published in Mutui e Finanziamenti

Corte di Appello di Torino, 02/05/2024: In caso di usura non sono dovuti né gli interessi né tutti gli oneri e costi

Patti chiari e obblighi informativi

Corte di Appello di Torino, contratti bancari, assicurazione in TEG, Usura: Non sono dovute competenze, usura, art. 1815 c.c., finanziamento a titolo gratuito, non sono dovuti interessi e competenze, mutuo, perizia finanziamento, analisi finanziamento, usura finanziamento

 

Corte di Appello di Torino, 02 maggio 2024 ribadisce che le spese di assicurazione devono essere inserite nel TEG ed in caso di usura, il finanziamento diventa a titolo gratuito (non sono dovuti né interessi né costi):

“Invero, le spese per l’assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore, obbligatorie per i prestiti da rimborsare con cessione del quinto dello stipendio, sono oneri assicurativi obbligatori, ben distinti dalle “tasse ed imposte”, espressamente escluse dal calcolo dell’usura ai sensi dell’art. 644, comma 4, c.p.: ne deriva che esse vanno ricomprese nella determinazione del TEG, non essendo condivisibile l’equiparazione di tali voci e trattandosi di un onere che il mutuatario ha sostenuto ai fini del finanziamento (cfr. Cass. Civ. n. 2600/2024).

Conseguenza dell’accertata usurarietà è la non debenza degli interessi e degli altri vantaggi usurari, come previsto dalla L. n. 108/1996.

Pertanto, non sono dovuti, oltre agli interessi, anche tutti gli oneri e costi, escluse le imposte e tasse, che concorrono a determinare l’usurarietà del TEG.

Se così non fosse, d’altra parte, la norma si presterebbe ad elusioni evidenti, essendo sin troppo facile per le società mutuanti traslare gli oneri del finanziamento dagli interessi alle commissioni ed ai costi richiesti per l’erogazione del prestito.

Da ciò deriva che la gratuità del mutuo/finanziamento, intesa come sanzione civile a carico del mutuante che viola la norma dell’art. 644 c.p., deve essere declinata nel senso che al finanziato vadano restituite tutte le somme corrisposte per ottenere il finanziamento.

Ritiene dunque la Corte che, ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c. se sono convenuti interessi usurari il contratto di mutuo si trasforma da oneroso in gratuito con azzeramento di ogni remunerazione a favore del mutuante.

D’altronde le conseguenze sanzionatorie collegate alla pattuizione di interessi usurari è data dalla nullità della clausola che diviene inefficace declinando l’accordo negoziale oneroso in gratuito, come chiarito dalle Sezioni Unite, 19/10/2017 nr. 24675: “una sanzione (che implica il divieto) dell’usura è contenuta, per l’esattezza, anche nell’art. 1815 c.c., comma 2, – pure oggetto dell’interpretazione autentica di cui si discute – il quale però presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla L. n. 108.

Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell’art. 644 c.p.”, con ciò significando che, qualunque sia lo scenario pattuito che manda in usura il contratto, la conseguenza sanzionatoria è la non debenza non del singolo interesse nominale ma di tutto ciò che rientra nel perimetro dei costi del credito secondo la nozione lata di interesse descritta dall’art. 644 c.p. (“Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”)”.

 

Massima: Usura: Non sono dovute competenze

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