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  • ABF Bologna, decisione n. 770 del 28/01/2026: SMS Spoofing
9 Settembre 2026

ABF Bologna, decisione n. 770 del 28/01/2026: SMS Spoofing

Studio Caliendo
venerdì, 05 Giugno 2026 / Published in News

ABF Bologna, decisione n. 770 del 28/01/2026: SMS Spoofing

Successione del conto cointestato

ABF Bologna e contratti bancari, SMS spoofing, perizia econometrica finanziamento, commercialista professionista esperto in contenzioso bancario, responsabilità banca, truffe bancarie, truffe bancomat, truffe sms banche

 

ABF Bologna, decisione n. 770 del 28 gennaio 2026:

Con riguardo alle fattispecie di sms spoofing, l’orientamento condiviso dei Collegi ABF è nel senso di ritenere che, in via generale, non possa automaticamente ravvisarsi una colpa grave dell’utente, attesa la particolare insidiosità della tecnica fraudolenta.

Tuttavia, tale principio non opera in modo indiscriminato, dovendosi procedere a una valutazione in concreto dell’attendibilità del messaggio fraudolento.

In questa prospettiva, il Collegio di Bologna, con la decisione n. 3084/2025, ha precisato che la colpa grave dell’utente può essere esclusa solo quando il messaggio fraudolento non presenti elementi di evidente inattendibilità; al contempo, ha riconosciuto la possibilità di ravvisare una responsabilità concorrente dell’intermediario qualora la tecnica fraudolenta risulti particolarmente sofisticata e idonea a rafforzare l’apparenza di autenticità della comunicazione.

Il Collegio di Bologna, con la successiva decisione n. 1748/2025, ha inoltre chiarito che l’inapplicabilità della disciplina delle operazioni non autorizzate non esclude, di per sé, ogni responsabilità dell’intermediario, fermo restando che il fatto colposo del cliente può assorbire il rilievo causale di eventuali carenze dell’intermediario, qualora assuma carattere largamente prevalente.

Nel caso di specie, il messaggio fraudolento si è inserito all’interno di una chat di messaggistica contenente comunicazioni genuine dell’intermediario, circostanza che ha oggettivamente rafforzato l’apparenza di autenticità della comunicazione.

Tale modalità operativa rende la comunicazione più attendibile rispetto a messaggi isolati, pur non escludendo la possibilità di cogliere profili di anomalia.

Ciò nondimeno, la ricorrente ha comunque dato seguito alle indicazioni ricevute, disponendo personalmente un bonifico istantaneo a favore di terzi, senza procedere a una verifica attraverso i canali ufficiali dell’intermediario, sicché la sua condotta si configura come gravemente negligente. Tale comportamento assume rilievo causale prevalente, pur non escludendo, alla luce delle modalità della frode, la possibilità di ravvisare un concorso di responsabilità dell’intermediario.

Alla luce dell’insieme delle circostanze emerse in istruttoria e dei principi affermati dalla giurisprudenza arbitrale richiamata, il Collegio ritiene che la colpa grave della ricorrente assuma carattere causale prevalente, ma che la particolare modalità di realizzazione della frode consenta di ravvisare un concorso di responsabilità dell’intermediario, da determinarsi in via equitativa nella misura del 20% del danno lamentato a fronte del disposto bonifico di euro 1.600,00.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 320,00 (trecentoventi/00).

 

SINTESI DELL’ARTICOLO: SMS Spoofing

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