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  • Corte di Appello di Torino, 04/12/2018, sentenza n. 2058: cms nulle per indeterminatezza
20 Aprile 2026

Corte di Appello di Torino, 04/12/2018, sentenza n. 2058: cms nulle per indeterminatezza

Studio Caliendo
martedì, 09 Luglio 2024 / Published in News

Corte di Appello di Torino, 04/12/2018, sentenza n. 2058: cms nulle per indeterminatezza

Patti chiari e obblighi informativi

Corte d’Appello di Torino e contratti bancari, cms nulle per indeterminatezza, mancanza del metodo di calcolo

Sentenza della Corte di Appello di Torino, 04 dicembre 2018, sentenza n. 2058:

“(…) fino al (…) l’onere rappresentato dalla c.m.s. non era disciplinato per iscritto e pertanto non sarà dovuto: dovrà quindi essere espunto dal ricalcolo del conto.

Lo stesso vale per il periodo successivo, siccome nei contratti versati in atti datati (…) si legge, rispettivamente, commissione di massimo scoperto 0,375 % e commissione di massimo scoperto 0,625 %: si tratta di clausole nulle, per indeterminatezza dell’oggetto, poiché indicano soltanto la percentuale applicata ma non la base di calcolo né la soglia temporale minima per farla scattare.

La commissione di massimo scoperto è il corrispettivo cui è tenuto il correntista per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma ed è validamente pattuita allorquando rechi la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità).

In altre parole, in tema di CMS le clausole di commissione di massimo scoperto debbono ritenersi nulle per indeterminatezza dell’oggetto ex art. 1346 e 1418 c.c., quando recano solo il valore percentuale della commissione rispetto allo scoperto di conto, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, né alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della commissione (cioè se la c.m.s. vada riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata, ovvero se l’indicata percentuale debba riferirsi al momento “X” di punta massima dello scoperto ovvero a un periodo più prolungato di “N gg” di tale scoperto ovvero ancora alla media dello scoperto distribuito su più giorni, ecc..), così da risultare pattuite in modo insufficientemente determinato e, quindi, difforme da quanto previsto dall’articolo 1346 c.c. in materia di requisiti dell’oggetto del contratto, non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto.

Dunque anche per il periodo successivo al (…) gli importi addebitati dalla banca a titolo di commissione di massimo scoperto andranno espunti dal conto, in considerazione della nullità delle relative clausole, così come andranno espunti dal conto gli addebiti a titolo di spese di tenuta conto in assenza di specifica pattuizione scritta tra le parti”.

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