Tribunale di Alessandria, contratti bancari, società ex art. 106 TUB, società ex art. 106 TUB, riscossione crediti, procura nullità, potere di rappresentanza sostanziale, PERIZIA ECONOMETRICA finanziamenti, esperto in contenzioso bancario
Tribunale di Alessandria, 18 giugno 2024 (ordinanza):
“Si deve quindi ritenere che l’atto con cui la società veicolo conferisce direttamente la procura per la riscossione dei propri crediti ad una società non iscritta all’albo ex art. 106 TUB sia affetta da nulla per violazione di norma imperativa e la società procuratrice risulta priva del potere di rappresentanza sostanziale non potendo riscuotere i crediti in nome e per conto di quest’ultima.
Tale nullità si riverbera sul potere di rappresentanza processuale della società incaricata ex art. 77 c.p.c.
(…) Assegna termine perentorio a parte convenuta opposta fino al 10.07.2024 per la sanatoria del difetto di rappresentanza”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: società ex art. 106 TUB



