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Corte d’Appello di Roma, 15 dicembre 2025:
“I motivi, per stretta connessione logica, devono essere esaminati congiuntamente e sono fondati nei limiti che seguono.
Occorre a tale proposito individuare il thema decidendum così come delimitato in primo grado.
In particolare, sulla base dell’atto di citazione e della memoria ex art. 183 sesto comma 1 c.p.c. i punti oggetto di contestazione erano seguenti.
1) Tasso di mora contrattuale asseritamente superiore al tasso soglia.
Gli appellanti hanno sostenuto che il regolamento contrattuale, determinando gli interessi moratori nella misura del % in più rispetto a quelli corrispettivi, avrebbe comportato superamento del tasso soglia.
Il Tribunale ha motivato escludendo che interessi corrispettivi e moratori possano essere sommati ai fini dell’usura.
In realtà, come correttamente evidenziato dall’appellante, nel caso di specie la questione era diversa poiché è il tasso moratorio che viene indicato come uguale al ó in più del tasso corrispettivo per cui si tratta di applicare un calcolo come indicato in contratto.
II fatto poi che il tasso di mora non fosse solo il …, come sostenuto dall’appellata, ma fosse proprio il tasso corrispettivo + il risulta confrontando il piano di ammortamento e la nota con cui il due agosto 2016 ha chiesto il rientro dal debito per morosità.
(…) D’altro canto la mera previsione in contratto della clausola di salvaguardia non elide la nullità della pattuizione di un interesse che sin dall’inizio è usurario e comunque non dispensa Santander dal provare di avere adempiuto a detta clausola ( cfr. Cass. 26286 del 2019 e Cass. 27106/2024 con riferimento a tassi variabili ma con principio applicabile anche al caso di specie) cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
L’effetto dell’usurarietà degli interessi moratori non è peraltro, al contrario di quanto afferma l’appellante, la gratuità del finanziamento ma unicamente la riduzione degli stessi alla misura degli interessi corrispettivi”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Nullità interessi di mora
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