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Tribunale Piacenza, 08/01/2025:
“Ciò posto, l’accertamento dell’avvenuto finanziamento alla società fallita quale condotta sussumibile nell’illecito penale tipico di aggravamento del dissesto con operazioni gravemente colpose è ostativo all’accoglimento della domanda di ripetizione indebito svolta in via subordinata da parte opponente, in quanto, secondo un orientamento giurisprudenziale in via di consolidamento, ai fini dell’applicazione della “soluti retentio” prevista dall’art. 2035 c.c., le prestazioni contrarie al buon costume non sono soltanto quelle che contrastano con le regole della morale sessuale o della decenza, ma sono anche quelle che non rispondo ai principi e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico, dovendosi pertanto ritenere contraria al buon costume, e come tale irripetibile, l’erogazione di somme di denaro in favore di un’impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consente all’imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l’esposizione debitoria dell’impresa, trattandosi di condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato .
Una tale soluzione si impone anche nel caso di specie vertendosi, tra l’altro, in tema di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica, la quale è stata concepita dalle legge come sostengo alle imprese in difficoltà a causa della crisi pandemica, a condizione appunto che vi fossero prospettive di risanamento;
viceversa, l’erogazione di finanziamenti garantiti che si risolva oggettivamente in un aggravamento del dissesto di un imprenditore – in assenza di ragionevoli prospettive di superamento della crisi – danneggia l’interesse pubblico a che le risorse pubbliche stanziate siano destinate all’effettivo scopo di garantire la continuità aziendale di imprese in difficoltà, nonché la salvaguardia del tessuto produttivo imprenditoriale”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Concessione abusiva di credito
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