Tribunale di Fermo – contratti bancari – cessione del credito – inefficacia del mutuo con deposito cauzionale – recupero crediti deteriorati – società veicolo – mancata iscrizione albo ex art. 106 TUB – sospensione procedura esecutiva – Revoca del decreto ingiuntivo – opposizione a decreto ingiuntivo – commissione di massimo scoperto – commissioni bancarie – anomalie bancarie – usura – perizia econometrica – perizia giurimetrica – analisi conto corrente – perizia su conto corrente
Il Tribunale di Fermo, 31 maggio 2024, sentenza n. 394, ha sancito i seguenti principi di diritto:
“La pubblicazione in GU dell’avvenuta cessione in blocco dei crediti esonera il creditore cessionario dalla notifica dell’avvenuta cessione al debitore ceduto.
Tuttavia l’adempimento pubblicitario non è sufficiente a dimostrare l’esistenza della cessione, in quanto una cosa è l’avviso e un’altra cosa è la prova della sua esistenza e del suo contenuto.
Pertanto, si può affermare che la pubblicazione in GU non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa, né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell’atto”.
Nel caso di specie la Banca opposta ha omesso di produrre sia il contratto di cessione, sia l’elencazione dei crediti ceduti, precludendo di stabilire con certezza se il credito controverso possa rientrare nel perimetro dei crediti oggetto di cessione, in conformità a quanto sancito dalla Cassazione con ordinanza n. 24798/2020 secondo cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 385/1993, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
“Il contratto di mutuo contenente la clausola che incarica la banca di costituire la somma mutuata in deposito cauzionale infruttifero rappresenta una deviazione rispetto al modello giuridico” e come tale è inidoneo a costituire titolo esecutivo.
Nel caso di specie “la formula adottata delle parti ha precluso al mutuatario di avere la disponibilità materiale delle somme, tale disponibilità è mancata in quanto la somma veniva trattenuta in deposito cauzionale infruttifero e svincolata a favore della mutuataria solo nel momento in cui si fossero verificate le condizioni previste in contratto, dunque a garanzia della restituzione ove, in difetto, la banca decidesse di avvalersi della facoltà di risolvere il contratto.
Il mutuatario dunque non ha avuto l’immediata disponibilità delle somme da utilizzare come meglio avrebbe voluto.
Non si è verificato l’indefettibile passaggio della somma dal patrimonio del mutuante a quello del mutuatario e la possibilità di quest’ultimo di valersi della effettiva disponibilità, in quanto il mutuante ha espressamente rimandato il passaggio delle somme e dunque l’effettiva disponibilità ad un momento successivo alla stipula del contratto, vincolando le somme all’avveramento di una condizione.
Trattasi dunque di un contratto condizionato di mutuo, inidoneo a provare l’esistenza attuale di una obbligazione di denaro e nonostante la stipula per atto pubblico non è idoneo a costituire titolo esecutivo ex art. 474 cpc per la restituzione di somme asseritamente erogate”.
Tale pronuncia si pone in linea con la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione n. 12007 del 03 maggio 2024 secondo cui: “nel caso in cui venga stipulato un complesso accordo negoziale in cui una banca concede una somma a mutuo e la eroghi effettivamente al mutuatario ma, al tempo stesso, si convenga altresì che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita dal mutuatario al mutuante, con l’intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario stesso solo al verificarsi di determinate condizioni, benché debba riconoscersi come regolarmente perfezionato un contratto reale di mutuo, deve però escludersi, ai sensi dell’art. 474 cpc, che dal complessivo accordo negoziale stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della somma stessa”.



