Tribunale di Castrovillari – contratti bancari – mutui – indeterminatezza – Mutuo diritto alla ripetizione – azione di ripetizione di indebito – regime composto e semplice – anatocismo bancario – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia usura – perizia anatocismo – perizia mutuo consumatore
Il Tribunale di Castrovillari, 29 maggio 2023 sentenza n. 755:
“In sostanza, l’azione di ripetizione delle somme trattenute dalla banca indebitamente a titolo di interessi su un contratto di mutuo decorre solo dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, di talché, fino alla chiusura definitiva del rapporto o alla estinzione anticipata, il diritto alla ripetizione non può essere fatto valere (cfr. art. 2935 c.c.).
Conclusione, questa, ancor più vera se si considera che in caso di nullità del contratto o di una sua clausola e, dunque, di mancanza originaria della “causa solvendi”, il “dies a quo” del termine di prescrizione comincia a decorrere solo dal giorno dell’intervenuta esecuzione della prestazione (cfr. Cass. n. 24653/2016), coincidente, in caso di rateizzazione dell’importo finanziato, con il pagamento dell’ultima rata.
Alla luce delle considerazione sopra svolte, è, quindi, possibile affermare che nei contratti di finanziamento, essendovi un unico rapporto giuridico, ogni singola rata prevista dal piano di ammortamento non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori e il diritto di ripetizione può essere esercitato solo in caso di estinzione complessiva del debito o di estinzione anticipata del rapporto di mutuo, non potendosi porre un problema di prescrizione qualora il rapporto sia ancora in corso, non essendo configurabile, in tale ultima ipotesi, alcun spostamento patrimoniale idoneo a giustificare l’azione di ripetizione di cui all’art. 2033 c.c..
Pertanto, alla luce dei principi giurisprudenziali ora richiamati, si ritiene che la domanda di ripetizione, in quanto proposta dall’attore in presenza di un contratto di mutuo ancora in essere al momento dell’introduzione del presente giudizio, deve dichiararsi inammissibile”.



