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  • Corte di Cassazione, 19/02/2024, ordinanza n. 4376: Erogazione di denaro in favore di un’impresa già in stato di decozione è contraria al buon costume, dunque irripetibile
20 Aprile 2026

Corte di Cassazione, 19/02/2024, ordinanza n. 4376: Erogazione di denaro in favore di un’impresa già in stato di decozione è contraria al buon costume, dunque irripetibile

Studio Caliendo
giovedì, 06 Giugno 2024 / Published in Mutui e Finanziamenti

Corte di Cassazione, 19/02/2024, ordinanza n. 4376: Erogazione di denaro in favore di un’impresa già in stato di decozione è contraria al buon costume, dunque irripetibile

Pegno irregolare su libretto

Corte di Cassazione – contratti bancari – Prestito impresa in stato di decozione – concessione abusiva di credito – buon costume – art. 2035 c.c. – anatocismo bancario – usura – anatocismo – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia su finanziamenti – analisi finanziamento – analisi bancarie – analisi mutuo – perizia anatocismo – perizia usura

La Corte di Cassazione, 19 febbraio 2024, ordinanza n. 4376:

“Da qui la valutazione di immoralità delle prestazioni eseguite dal ricorrente e la loro irripetibilità, sulla scorta proprio di un consolidato (e qui condiviso) indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità e puntualmente richiamato nel provvedimento del Tribunale.

È stato infatti affermato da questa Corte, in termini sovrapponibili alla fattispecie concreta in esame, che “ai fini dell’applicazione della “soluti retentio” prevista dall’art. 2035 c.c., le prestazioni contrarie al buon costume non sono soltanto quelle che contrastano con le regole della morale sessuale o della decenza, ma sono anche quelle che non rispondono ai principi e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico, dovendosi pertanto ritenere contraria al buon costume, e come tale irripetibile, l’erogazione di somme di denaro in favore di un’impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consente all’imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l’esposizione debitoria dell’impresa trattandosi di condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato e alla costituzione di fattori di disinvolta attitudine “predatoria” nei confronti di soggetti economici in dissesto” (così espressamente: Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16706 del 05/08/2020; v. anche: Sez. L, Sentenza n. 2014 del 26/01/2018; Sez. 3, Sentenza n. 9441 del 21/04/2010; Sez. 3, Sentenza n. 5371 del 18/06/1987).

(…) A ciò va aggiunto che, come risulta documentato nel giudizio di merito, nella fattispecie il finanziamento è stato effettuato in favore di una società già caratterizzata da grave ed irreversibile insolvenza, e non già da uno stato di mero squilibrio finanziario, come richiesto dall’art.2467, comma 2, cod. civ., con la conseguenza che i richiami al predetto dettato normativo da parte del ricorrente risultano completamente fuori fuoco.

(…) Ed invero, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che un atto negoziale giudicato in contrasto con una norma imperativa o con l’ordine pubblico possa essere, al contempo, suscettibile di una valutazione in termini di contrarietà al buon costume, proprio per gli effetti di cui al citato art. 2035 cod. civ., con la conseguenza che “chi abbia versato una somma di denaro per una finalità truffaldina o corruttiva non è ammesso a ripetere la prestazione, perché tali finalità, certamente contrarie a norme imperative, sono da ritenere anche contrarie al buon costume” (Cass. 9441/2010, 25631/2017)”.

Argomento: Prestito impresa in stato di decozione

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