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Tribunale di Locri, sentenza del 21/11/2025:
“3. Sull’eccezione di usura originaria.
L’eccezione di nullità per usurarietà del contratto è, invece, fondata e costituisce il ‘vulnus’ decisivo della controversia.
il contratto di finanziamento, stipulato nel novembre 2017, prevedeva un tasso di mora per gli insoluti successivi al primo pari al 20,00%.
Tale tasso, come evidenziato dal CTU nella sua relazione, risulta superiore al tasso soglia vigente per la categoria di operazioni “Credito personale” nel trimestre di riferimento (IV trimestre 2017), che era pari a 16,7875%.
La pattuizione di un tasso di mora superiore alla soglia di legge al momento della stipula del contratto integra un’ipotesi di usura originaria.
La conseguenza, secondo il citato e consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, è la nullità dell’intera clausola relativa agli interessi, con l’effetto che ‘nessun’ interesse, né corrispettivo né moratorio, è dovuto per tutta la durata del rapporto.
La gratuità del mutuo è la sanzione che l’ordinamento appresta per colpire la violazione di una norma imperativa che tutela il contraente debole e l’ordine pubblico economico.
Scrivono le Sezioni Unite nella sentenza n. 19597/2020:
La norma di cui all’art. 1815, comma 2, c.c. si riferisce, infatti, testualmente alla pattuizione di interessi usurari, ovvero ad una clausola del contratto, la cui nullità non può che travolgere l’obbligazione degli interessi nella sua interezza, senza alcuna distinzione tra interessi corrispettivi e moratori.
Pertanto, accertata l’usurarietà originaria della pattuizione relativa agli interessi di mora, deve dichiararsi la nullità della clausola che li prevedeva e, per l’effetto, dell’intera pattuizione sugli interessi.
Il debito del Sig. deve essere ricalcolato imputando i pagamenti effettuati esclusivamente a deconto del capitale, senza applicazione di alcun interesse.
Il capitale erogato ammonta a € 20.000,00.
Dall’esame della documentazione in atti, risulta che l’opponente ha corrisposto, prima di divenire inadempiente, un importo complessivo di € 5.340,16.
Il debito residuo in sola linea capitale è dunque pari a € 14.659,84 (€ 20.000,00 – € 5.340,16)”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Usura degli interessi moratori
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