Contratti bancari – usura – Usura interessi di mora – mutui – interessi moratori – mera pattuizione – violazione delle regole di trasparenza bancaria – art. 117 tub – perizia econometrica
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12964 del 13 maggio 2021 afferma che l’usurarietà degli interessi di mora va verificata al di là del loro effettivo pagamento, andando a smentire quanto affermato dalla Cassazione SSUU n. 19597/2020.
“La regola della usura vale dunque anche per gli interessi di mora.
Inoltre, essa vale sol che gli interessi vengano pattuiti, in quanto l’art. 644 c.p. qualifica come illecita la condotta di chi si fa dare, si, ma anche semplicemente promettere, interessi a tasso usuraio; senza considerare che la sanzione della nullità mira a tutelare il debitore, e sarebbe vanificata se costui potesse agire per la nullità della clausola solo dopo aver corrisposto gli interessi e dunque dopo averla attuata adempiendovi.
Ciò detto, e dunque affermato che anche la mera pattuizione di interessi moratori a tasso di usura è nulla; è infondato il motivo nella parte in cui asserisce che tale nullità si estende agli interessi corrispettivi”.
Inoltre, la violazione delle regole di trasparenza bancaria di cui all’art. 117 TUB è rilevabile d’ufficio anche in appello poiché “il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione – e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, nè le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia – trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c.”.
Sintesi dell’articolo: Usura interessi di mora



