ABF, Collegio di Torino – contratti bancari – Polizze assicurative – TEG e TAEG – spese assicurative – inclusione assicurazioni nel TEG e nel TAEG – assicurazioni facoltative ed obbligatorie – istruzioni della banca d’Italia – tasso soglia usurario – credito al consumo – perizia finanziamenti – analisi finanziamenti – perizia giurimetrica – perizia econometrica
ABF, Collegio di Torino, 26 aprile 2024, decisione n. 5033:
“Nel contratto risulta la stipula di un servizio accessorio, del costo di € 200,00, indicato, nel SECCI, come obbligatorio per ottenere il credito (o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte).
Tale servizio è denominato “Ixxxxxxxx Cxxx”.
Nel contratto risulta inoltre la stipula di due pacchetti assicurativi complessi, denominati G******, dell’importo di € 2.401,25, e P*********, dell’importo totale di € 14.481,51.
Tutti e tre i servizi sopra indicati sono compresi nell’importo dei servizi finanziati.
Per quel che concerne la contestazione di parte ricorrente circa la mancata inclusione nel TEG del premio assicurativo relativo alle polizze G****** e P*********, trovano applicazione le Istruzioni di Banca d’Italia per la rilevazione dei TEGM del luglio 2016, peraltro richiamate da entrambe le parti.
Le Istruzioni prevedono l’inclusione degli oneri assicurativi nel TEG nei seguenti casi: «C4. Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG. 5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente.
Le assicurazioni sul credito (le cosiddette CPI – Cost Protection Insurance o PPI – Payment Protection Insurance) e quelle per furto e incendio sono ritenute connesse con il finanziamento, e quindi incluse nel calcolo del TEG, anche nei casi in cui il beneficiario della polizza non sia l’ente creditore».
(…) Tenuto conto di quanto previsto dalle Istruzioni di Banca d’Italia per la rilevazione dei TEGM del luglio 2016, anche il premio relativo alla polizza G*** avrebbe dovuto essere inserito nel calcolo del TEG.
(…) In considerazione degli orientamenti del Collegio di Coordinamento (decisione n. 4655/2022), il Collegio ritiene che le polizze in questione possano essere qualificate come facoltative e, per tale ragione, i relativi costi non debbano essere conteggiati nel calcolo del TAEG del finanziamento ai sensi dell’art. 12, comma 2, TUB. La seconda domanda del ricorrente non è dunque meritevole di accoglimento”.
Argomento: polizze assicurative – TEG e TAEG



