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Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n. 3841 del 30 settembre 2024:
“Ciò premesso, se da un lato la più recente giurisprudenza di legittimità, oltre che di merito (che si condivide), ha riconosciuto in via interpretativa che anche gli interessi moratori sono soggetti alla normativa anti-usura e, se usurari, alla sanzione di nullità di cui all’art. 1815 comma 2 cc, dall’altro lato sempre la medesima giurisprudenza ha tuttavia inequivocabilmente evidenziato che, trattandosi di due categorie autonome e separate, ai fini dell’accertamento della usurarietà o meno essi non sono cumulabili, ovvero non può darsi luogo alla sommatoria degli uni con gli altri, ma l’accertamento del superamento del tasso soglia antiusura va compiuto separatamente per quelli corrispettivi e/o per quelli moratori avendo riguardo al tasso degli uni e degli altri autonomamente considerato.
Ne consegue, evidentemente, che l’eventuale usurarietà degli interessi moratori può incidere solo su di essi, ma non può di certo estendere i suoi effetti giuridici sugli interessi corrispettivi pattuiti, pacificamente intrasoglia nel caso di specie, e dunque legittimi e non usurari.
Poiché, poi, nella fattispecie di cui è causa i mutuatari hanno pacificamente corrisposto i soli interessi corrispettivi inglobati nelle rate di mutuo tempestivamente versate, mentre non hanno mai trovato applicazione gli interessi moratori convenzionali, non risultando che essi si siano mai resi inadempimenti ritardando il pagamento di dette rate rispetto alle scadenze pattuite, è palese che la loro domanda di restituzione, ex art. 1815 comma 2 cc, degli interessi versati (che per le predette ragioni non possono che essere quelli corrispettivi) per pretesa nullità degli stessi è chiaramente infondata, risultando pacifico e non contestato che tali interessi corrispettivi convenzionali avevano un tasso di molto inferiore a quello soglia di cui alla legge antiusura ed erano dunque validi e legittimi”.
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