Cassazione civile – contratti bancari – ripetizione di indebito – Ripetizione dell’indebito ed onere probatorio – interessi anatocistici – Prova dell’inesistenza di una giusta causa dell’attribuzione patrimoniale – Produzione del contratto – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia su conto corrente – analisi conti correnti
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1550 del 19 gennaio 2022 afferma:
“Va premesso che grava sull’attore in ripetizione dell’indebito la prova dell’inesistenza di una giusta causa dell’attribuzione patrimoniale compiuta in favore del convenuto (ex multis, 14428/21, 11294/20, 33009/19, 30822/18, 7501/12), ancorché si tratti di prova di un fatto negativo.
Inoltre non è esatto che, ai fini della dimostrazione dell’indebito da pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultralegale sia sufficiente dimostrare, come sostiene la ricorrente, l’avvenuto pagamento degli stessi (per provare il quale basta effettivamente la produzione degli estratti conto) essendo la legge a vietarne la corresponsione: vero è infatti, al contrario, che la legge, sia per gli uni che per gli altri, consente alle parti di concordarne il pagamento in particolari situazioni.
E così, l’art. 1283 c.c., pur vietando in linea di principio che gli interessi scaduti producano a loro volta ulteriori interessi, lo consente tuttavia “per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza” e anche l’art. 120 TUB dà ampio spazio a convenzioni giustificative dell’anatocismo, analogamente, l’art. 1284 c.c. e l’art. 117 TUB consentono la pattuizione di interessi a tasso superiore a quello legale.
Grava, conseguentemente, sull’attore in ripetizione di indebito anche la prova negativa, dell’inesistenza di tali accordi tra le parti.
È pur vero, tuttavia, che la produzione del contratto a base del rapporto bancario è a tal fine per un verso non indispensabile e per altro verso neppure sufficiente.
Non è sufficiente perché, anche una volta che sia stato esibito il contratto, resta possibile che l’accordo sia stato stipulato con un atto diverso e successivo; non è – soprattutto – indispensabile perché anche altri mezzi di prova, quali le presunzioni unitamente agli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale della controparte, ai sensi dell’art. 116 secondo comma c.p.c., nonché al limite il giuramento, possono valere allo scopo di dimostrare l’assenza dei fatti costitutivi del debito dell’attore”.
Sintesi dell’articolo: Ripetizione dell’indebito ed onere probatorio



