Nullità degli interessi di mora
Contratti bancari
Cassazione: nullità degli interessi di mora art. 1815 cc.
Usura interessi di mora non si estende alla clausola degli interessi corrispettivi
La Cassazione civile, Sezione III, sentenza del 20 maggio 2020, n. 9237 stabilisce che la nullità della convenzione riguardante gli interessi di mora non si estende anche al patto che riguarda gli interessi corrispettivi.
La Corte stigmatizza, innanzitutto, quanto affermato dalla corte di merito, secondo cui gli interessi di mora non erano stati mai applicati. Ribadisce, invece, che “il momento determinante, per la valutazione del superamento della soglia consentita, è proprio la pattuizione, a prescindere dalla effettiva corresponsione degli interessi; questi ultimi devono ritenersi in misura illegittima se sono pattuiti in quella misura, a prescindere dalla circostanza che il creditore li abbia effettivamente riscossi (art. 644 c.p.)”, così come ribadito dalla stessa Cassazione 24675/ 2017).
“(…) Si può anche convenire sul fatto che tra i due tipi di interesse (moratori e corrispettivi) non vi sia una diversità netta di funzione (…) Tuttavia, questa analogia di funzione, pur messa in luce di recente da questa Corte (Cass. 27442/2018), non comporta necessariamente che la nullità degli uni si estenda, per ciò stesso, agli altri”.
(…) “Questa configurazione impedisce di considerare come cumulabili i due tipi di interessi ai fini del calcolo del loro ammontare (ossia del superamento della soglia), ma impedisce altresì di dire che se sono nulli i moratori, per superamento della soglia, la nullità si estende anche ai corrispettivi.
I due interessi non si cumulano, come sovente si ripete, proprio perché operano l’uno in sostituzione dell’altro. Così che la nullità dei soli interessi moratori segue alla circostanza che solo questi ultimi violano il divieto, come è pacifico nel caso concreto.
Se si accerta che la pattuizione sugli interessi corrispettivi è valida, ossia non viola il divieto, la sua nullità non può “derivare” da quella che affligge altra e diversa pattuizione, a prescindere dalla stessa ammissibilità, nel diritto sostanziale, di una nullità che possa dirsi derivata (…)”.



