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Tribunale di Avellino, 05 novembre 2024:
“L’incombente prescritto dalle sopra citate disposizioni riveste difatti carattere formale ed è assolto solo se vi è comunicazione preventiva al debitore dell’imminente iscrizione al fine di consentirgli di adempiere spontaneamente e di evitare la pregiudizievole segnalazione.
Nella specie, si ribadisce, non, è stata fornita prova che il debitore sia stato formalmente notiziato preventivamente alla segnalazione in sic, non avendo Cofidis documentato che la missiva (depositata in atti recante data 1° aprile 2022) sia stata effettivamente trasmessa e ricevuta da (…).
In mancanza di prova di altre forme di comunicazione preventiva, solo paventate dalla parte resistente in comparsa, devono ritenersi illegittime le segnalazioni in sic e in CR operate da Cofidis.
In ogni caso, quanto alla segnalazione in CR, manca del tutto l’allegazione circa la valutazione da parte del segnalante della complessiva situazione del segnalato.



