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Tribunale di Arezzo, 13 novembre 2025:
“Quanto alle penali pattuite nel contratto, come già rilevato, ai sensi della citata normativa si presumono vessatorie, tra le altre, le clausole che hanno per oggetto o effetto quello di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo (lett f).
Nel caso di specie, la clausola n. 19 impone una penale dell’8% sulle rate scadute e impagate, già pertanto comprensive degli interessi corrispettivi sul capitale; la clausola n. 20 non determina la misura degli interessi di mora (…) 14,60% e prevede altresì una penale del 10% cumulativa agli interessi mora.
Le penali previste in contratto appaiono effettivamente prima facie eccessive e l’assetto di interessi realizzato dalle parti risulta significativamente squilibrato a danno del consumatore, considerata la previsione della penale aggiuntiva dell’8 % sulle rate già scadute comprensive di interessi e del 10 % sul capitale a scadere cui si applicano cumulativamente gli interessi moratori.
Ciò premesso, si rende necessaria la dimostrazione dell’esistenza di una trattativa individuale con il consumatore, ex art. 34, comma 4 del codice del consumo.
Ma nella specie una tale prova non è stata fornita dalla convenuta opposta, non potendosi ritenere che la stessa possa esaurirsi nella verifica della doppia sottoscrizione ed approvazione specifica della clausola ai sensi dell’articolo 1341 c.c., che non dimostra infatti l’esistenza di un accordo frutto di trattativa (cfr., tra le altre, Cass. n. 8268/2020).
Ed infatti, per potersi considerare preclusa l’applicazione della disciplina di tutela del consumatore la trattativa deve non solo essersi storicamente svolta, ma altresì risultare caratterizzata dai requisiti dell’individualità, serietà ed effettività.
Va altresì evidenziato che effettivamente parte opposta ha applicato sia gli interessi moratori, come rappresentato nel ricorso monitorio, che le due penali, come emerge dalla lettera dell’11.04.2022 -doc. 5 opposta – con la quale è stata comunicata la decadenza del beneficio del termine.
Ne consegue la declaratoria di nullità delle due clausole in questione, nella parte in cui prevedono le penali”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Onerosità degli interessi di mora e penali
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