Tribunale di Napoli, contratti bancari, codice del consumo, Abusiva clausola interessi moratori e penali, penali per il ritardato pagamento e decadenza dal beneficio del termine, vessatorietà interessi di mora, vietata la sommatoria tra interessi di mora e penali per ritardato pagamento e decadenza dal beneficio del termine
Tribunale di Napoli, 06 ottobre 2024 ritiene abusive, poiché vessatorie le clausole che pattuiscono le somme dovute a titolo di interessi di mora e penali per il ritardato pagamento e decadenza dal beneficio del termine.
Rigettato il Decreto ingiuntivo per le somme frutto di clausole colpite da abusività.
“- Rilevato, ai sensi dell’art. 34, co. 1, cod. cons, (v. Corte di giustizia, 21 aprile 2016, C-377/14, (…) il carattere di abusività delle clausole, mediante le quali sono state pattuite le somme dovute a titolo di interessi moratori e penali per il ritardo nel pagamento e decadenza dal beneficio del termine con conseguente nullità delle stesse;
– Ritenuto non è possibile concedere – in relazione alle somme dovute per effetto delle medesime pattuizioni – il decreto ingiuntivo, secondo quanto previsto da Cass., S. U., sent. 6 aprile 2023, n. 9479) ai sensi dell’art. 33, co. 2, lett. f, cod. cons. atteso che le stesse comportano il riconoscimento di un vantaggio per l’imprenditore superiore al t.a.n. aumentato della maggiorazione media che, per il settore di mercato al quale va ascritto il contratto qui in esame, presentano gli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi (Corte di giustizia, 26 gennaio 2017, C-421/14, Banco Primus SA, Corte di giustizia, 14 marzo 2011, C-415/11, (…) secondo le rilevazioni statistiche a riguardo condotte dalla Banca d’Italia con riferimento al momento della conclusione del contratto ulteriormente incrementato di un punto percentuale”.
Sintesi dell’articolo: Abusiva clausola interessi moratori e penali



