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  • Corte di Giustizia dell’Unione europea, 03/07/2025, causa C-582/23: Mutuo: Possibilità del Tribunale Fallimentare di esaminare d’ufficio clausole abusive
20 Aprile 2026

Corte di Giustizia dell’Unione europea, 03/07/2025, causa C-582/23: Mutuo: Possibilità del Tribunale Fallimentare di esaminare d’ufficio clausole abusive

Studio Caliendo
giovedì, 22 Gennaio 2026 / Published in News

Corte di Giustizia dell’Unione europea, 03/07/2025, causa C-582/23: Mutuo: Possibilità del Tribunale Fallimentare di esaminare d’ufficio clausole abusive

Tribunale fallimentare e clausole abusive

Corte di Giustizia dell’Unione europea e clausole vessatorie, Tribunale fallimentare e clausole abusive o vessatorie, clausole vessatorie e abusive in un contratto di mutuo, mutuo ed esame d’ufficio delle clausole vessatorie

La Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza del 03 luglio 2025, causa C-582/23 si è espressa circa la possibilità del Tribunale fallimentare di esaminare d’ufficio il carattere potenzialmente abusivo o “vessatorio” di clausole contenute in un contratto di mutuo.

La Corte ha espresso i seguenti princìpi di diritto:

L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che:

ostano a una normativa nazionale la quale preveda che, nell’ambito di una procedura fallimentare relativa a persone fisiche, dopo che l’elenco dei crediti sia stato approvato da un organo giurisdizionale, senza che lo stesso abbia esaminato il carattere eventualmente abusivo delle clausole del contratto di cui trattasi, e dopo che la procedura sia stata avviata dinanzi al tribunale fallimentare, quest’ultimo sia vincolato da tale elenco, sicché non può valutare il carattere abusivo delle clausole contenute in un contratto di mutuo sul quale si fonda un credito iscritto in detto elenco, né modificare tale elenco, ma deve sospendere la procedura e rimettere al suddetto organo giurisdizionale la questione del carattere eventualmente abusivo di tali clausole.

L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che:

ostano a una normativa nazionale che, nell’ambito di una procedura fallimentare relativa a persone fisiche, non preveda la possibilità, per il tribunale fallimentare, di disporre provvedimenti provvisori diretti a regolare la situazione del fallito in attesa di una decisione che concluda l’esame del carattere abusivo delle clausole contenute in un contratto di mutuo su cui si fonda un credito iscritto nell’elenco dei crediti approvato da un altro organo giurisdizionale, senza che quest’ultimo abbia esaminato il carattere eventualmente abusivo delle clausole del contratto di cui trattasi.

 

SINTESI DELL’ARTICOLO: Tribunale fallimentare e clausole abusive

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