Corte di Cassazione – contratti bancari – art. 644 c.p. – Primato della Legge su Banca d’Italia – Legge 108/1996 – primato della Legge sulle Istruzioni di Banca d’Italia – TEG – superamento del tasso soglia usurario – usura – formule di Banca d’Italia – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia su conto corrente – analisi di conti corrente – perizia anatocismo – perizia usura
La Corte di Cassazione, sentenza n. 16077 del 18 maggio 2022 ribadisce la supremazia della Legge rispetto alle Istruzioni di Banca d’Italia.
“Il giudice di primo grado ha osservato, per quanto rileva nel presente procedimento, che l’applicazione delle Istruzioni della Banca d’Italia, al fine di verificare l’eventuale superamento del tasso soglia anti usura, risponde all’ineludibile esigenza logica e metodologica di avere a disposizioni dati omogenei da raffrontare, atteso che un eventuale calcolo del TEG applicato ad un determinato bancario effettuato in modo difforme rispetto alle Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi condurrebbe ad un risultato privo di attendibilità scientifica.
Lamenta il ricorrente l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato che esigenze di omogeneità impongano di utilizzare la medesima formula di calcolo adottata da Banca Italia ai fini della rilevazione statistica del TEGM anche per la determinazione matematica del TEG del singolo rapporto ai fini del verifica del superamento del tasso soglia, e ciò in relazione alla chiara lettera dell’art. 644 c.p. e della L. n. 108 del 1996, art. 92 che non consentono di escludere alcune voci di costo di finanziamento (in particolare le commissione di massimo scoperto) ai fini della verifica del superamento del tasso soglia antiusura.
Il motivo è fondato.
Va osservato che questa Corte (vedi Cass. S.U. n. 16303/2018; Cass. 1464/2019) è ormai consolidata nel ritenere che, in materia di contratto di conto corrente bancario, ed in riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore al primo gennaio 2010, data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis inserito dalla Legge di conversione n. 2 del 2009, al fine di verificare se sia intervenuto il superamento del tasso soglia dell’usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, occorre effettuare la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) dell’interesse praticato in concreto con il “tasso soglia”, nonché della commissione di massimo scoperto (CMS) applicata, con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali, emanati ai sensi della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, compensandosi, quindi, il valore della eventuale eccedenza della CMS praticata in concreto, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” eventualmente residuo degli interessi, pari alla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
Tale operazione deve essere effettuata con riferimento ad ogni trimestre, dovendosi verificare il superamento della soglia usuraria con riferimento ai diversi valori medi che sono oggetto della rilevazione eseguita con tale periodicità, giusta il disposto di cui alla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1.
Questa Corte, con le predette sentenze, ha quindi evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come definita dall’art. 644 c.p., comma 5 – secondo cui “per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” – alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia.
(…) D’altra parte, la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non inserissero nel calcolo di esso una particolare voce, come la commissione di massimo scoperto, che, secondo la definizione data dall’art. 644 c.p., comma 5, avrebbe dovuto essere inclusa, rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituivano applicazione, per essere la rilevazione stata effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge imponeva di considerare.
Infine, a prescindere dal rilievo che le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 16303/2018, con l’elaborazione del predetto meccanismo che fa capo alla CMS soglia, hanno individuato una soluzione che consente di comparare dati omogenei, in ogni caso, non è condivisibile l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui costituirebbe elemento imprescindibile ai fini di accertare l’usurarietà del tasso applicato l’omogeneità dei termini di comparazione.



