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Tribunale di Alessandria, 20.01.2025, sentenza n. 37:
“La circostanza che le fideiussioni stipulate dal signor (…) non siano omnibus ma specifiche, in quanto riferite a determinate obbligazioni contrattuali, non esclude, a parere di questo Tribunale, la violazione della normativa antitrust.
È vero che lo schema ABI oggetto dell’accertamento condotto dalla Banca d’Italia concerneva un modello di fideiussione omnibus, ma, come si è visto, ciò che comporta la nullità del contratto a valle non è tanto l’ascrivibilità del contratto alla fattispecie esaminata dall’autorità di vigilanza, quanto piuttosto la riproduzione in maniera standardizzata delle tre clausole di deroga all’archetipo codicistico ritenute violative della concorrenza, e la ravvisabilità quindi di un collegamento funzionale tra l’intesa e l’atto negoziale a valle, che diviene esso stesso mezzo per violare la concorrenza”.
Il TRIBUNALE DI ALESSANDRIA, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. – R.G. promossa dalla … (… opponente) contro la (parte convenuta opposta), nel contraddittorio delle parti:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Alessandria, n. 801/2021, depositato in data 30.06.2021;”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Nullità delle Fideiussoni secondo schema ABI
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