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Tribunale di Milano, sentenza n. 6391 del 28 luglio 2026
“Applicando i principi espressi dalla giurisprudenza sopra richiamata, tenuto conto della omessa esplicitazione in contratto della base di calcolo 360 o 365 ai fini dell’individuazione del parametro Euribor a 3 mesi sulla cui base calcolare il tasso di interesse […] deve dichiararsi la nullità dell’art. 4 delle condizioni generali del mutuo per indeterminatezza e indeterminabilità del tasso di interesse.”
“L’assenza, al momento della stipula del contratto, del piano di ammortamento con l’indicazione delle rate di rimborso (numero e composizione delle rate di rimborso) e, in particolare, con la ripartizione per quote di capitale e di interessi, ha impedito ai contraenti di rappresentarsi […] quale sarebbe stata la somma finale da restituire per interessi.”
“Da tali considerazioni discende la nullità del contratto, anche relativamente a questo profilo, per indeterminatezza o indeterminabilità del suo oggetto.
In definitiva, devono essere accolte le domande di accertamento della nullità del contratto di mutuo del 24.04.2002 per indeterminatezza dell’oggetto ex art. 1346 e 1284 c.c. e violazione dell’art. 117 T.U.B.
(…) Accertata la nullità del contratto di mutuo oggetto di causa, va rideterminato il piano di ammortamento con applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Indeterminatezza tasso variabile mutuo
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