Tribunale di Potenza e contratti bancari, Discrasia del TAEG nel credito al consumo, art. 124 e 125 TUB, perizia econometrica finanziamenti, credito al consumo, anatocismo bancario, commercialista professionista esperto in contenzioso bancario, TAEG errato, indeterminatezza del TAEG contrattuale, TAEG e spese assicurative
Tribunale di Potenza, 16 marzo 2026:
“Ciò posto, nel caso di specie l’espletata CTU ha rilevato una effettiva discrasia tra il TAEG previsto nel contratto (13,66%) e quello effettivamente applicato nel rapporto.
Decisivo, a tal proposito, appare il rilievo per cui, anche a prescindere dall’inserimento, nel calcolo del TAEG, della polizza assicurativa stipulata dall’attore contestualmente al finanziamento [devesi rammentare, al riguardo, che le spese assicurative vanno considerate solo se necessarie per l’ottenimento del credito, arg. ex art. 121 co. 2 lett. e) T.U.B. (v. Cass. civ., sez. I, n. 3460/2024), e che tale necessarietà può ricavarsi dalla presenza di taluni indici presuntivi, quali, oltre alla contestualità di polizza e finanziamento, la parametrazione dell’indennizzo al debito residuo e la designazione dell’istituto bancario quale beneficiario e la pari durata di copertura assicurativa e finanziamento, tutti elementi presenti nel caso di specie
(si vedano, ex multis, Tribunale Benevento sez. II, 04/10/2022, sentenza n. 2144, Tribunale Taranto sez. II, 27/04/2023, n.963; Tribunale Pisa, Sentenza, 07/12/2021, n. 1589; Tribunale, Salerno, sez. I , 30/09/2020 , n. 2345, Collegio di Roma dell’Arbitro Bancario Finanziario, decisione n. 2827 del 16/3/2017)] è stato riscontrato un TAEG (14,28%) superiore a quello contrattualizzato, in misura dello 0,62%, e dunque in una misura non irrisoria
[circostanza che, secondo un consolidato e condivisibile indirizzo interpretativo, non configura una violazione della normativa sulla trasparenza bancaria (v. (Trib. Roma 5.4.2017; Trib. Roma 19.4.2017, Trib. Sulmona 30.10.2017, Trib. Napoli 9.1.2018, Trib. Cagliari 4.10.2016; Trib. Monza 17.8.2017; Trib. Milano 28.7.2017; Trib. Bari 7.6.2017)].
Non può che derivare, da tale circostanza (su cui, peraltro, la società convenuta non ha articolato alcuna contestazione, essendosi limitata, anche in sede di osservazioni ex art. 195 c.p.c., ad eccepire il carattere non obbligatorio della polizza assicurativa) la declaratoria della nullità della clausola e, per l’effetto, il ricalcolo del finanziamento attraversi i tassi BOT.
Tale operazione, correttamente effettuata dal consulente d’ufficio, ha condotto all’accertamento di un minor debito residuo, a carico dell’attore, pari ad € 985,02 (“La consistenza residua del finanziamento del debito alla rata n. 45 è pari a euro 5.846,19.
Per tanto il debito scaduto e non pagato ammonta a euro 985,02 €”, così a pag. 14 della CTU). Per tale ragione, dovrà ritenersi fondata la domanda di accertamento della errata indicazione del TAEG e di nullità dello stesso, con la conseguente declaratoria che il debito residuo è pari ad € 985,02”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Discrasia del TAEG nel credito al consumo
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