Corte di Cassazione e contratti bancari, Precetto su decreto ingiuntivo, necessario indicare il provvedimento di esecutorietà, perizia econometrica finanziamento Milano, esperto in contenzioso bancario, perizia econometrica in opposizione a decreto ingiuntivo
Corte di Cassazione, ordinanza n. 31447 del 02 dicembre 2025:
“Con la sentenza n. 31447, pubblicata il 2 dicembre 2025, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla validità o meno della notifica di un atto di precetto fondato su un decreto ingiuntivo senza l’indicazione del provvedimento di concessione dell’esecutorietà.
IL CASO: La vicenda processuale trae origine dall’opposizione a precetto, qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c., promossa da un debitore a seguito della notifica da parte di un avvocato in proprio di un atto di precetto di pagamento per compensi professionali.
L’atto di precetto notificato si fondava su un decreto ingiuntivo per il quale, nel corso del giudizio di opposizione, era stata concessa la provvisoria esecutorietà ai sensi dell’art. 648 c.p.c.
Il debitore – opponente deduceva la nullità del precetto per la mancata menzione nello stesso del provvedimento che aveva disposto l’esecutorietà del decreto monitorio, come prescritto dall’art. 654, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale dava ragione al debitore dichiarando la nullità del precetto.
Nel decidere, il Tribunale, richiamando alcune sentenze della Corte di Cassazione, affermava che l’omessa menzione del provvedimento che ha concesso l’esecutorietà al decreto ingiuntivo costituisce un vizio insanabile, non potendo essere surrogata né dalla menzione dell’apposizione della formula esecutiva, né dalla conoscenza aliunde che il debitore avesse del provvedimento, escludendo altresì l’applicabilità della sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c.
Avverso la sentenza del Tribunale, il creditore proponeva ricorso per cassazione, deducendo: – la nullità del procedimento per violazione dell’art. 618 c.p.c., per non aver il Tribunale concesso il termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito;
Fonte: Avvocato Andreani.it
SINTESI DELL’ARTICOLO: Precetto su decreto ingiuntivo
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