Tribunale di Salerno e contratti bancari, Tribunale di Salerno e capitalizzazione composta, Capitalizzazione composta e costi occulti, perizia econometrica mutuo, capitalizzazione composta e capitalizzazione semplice, regime finanziario composto, interessi composti, professionista esperto in contenzioso bancario Salerno, indeterminatezza mutuo alla francese, indeterminatezza mutuo a tasso variabile Euribor, mancanza di un elemento tipizzante del contratto, art. 117 TUB, anatocismo mutuo alla francese, capitalizzazione composta non pattuita, indeterminatezza mutuo a tasso fisso
Tribunale di Salerno, sentenza n. 1167 del 24 febbraio 2026:
“Venendo invece alla dedotta applicazione del regime di capitalizzazione composta, secondo la prospettazione di parte attrice il regime di capitalizzazione “composto” implica una maggiore onerosità del costo del denaro preso a prestito… in quanto la produzione di interessi su interessi costituisce, di per sé, un maggior costo al contrario di quanto accade nel regime di capitalizzazione semplice – che si assume “fisiologico” ai sensi dell’art. 821, comma 3, c.c.; gli interessi non producono a loro volta interessi e si sommano semplicemente (e) progressivamente al capitale iniziale o non vengono mai moltiplicati per sé stessi, al contrario di quanto accade ove vi sia la capitalizzazione “composta”.
Occorre considerare che, come stabilito dalla Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite con la sentenza n. 15130 del 2024, “La doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema «composto» di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell’oggetto del contratto ma, una ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall’art. 117, comma 4, T.u.b. («I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati»), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un «prezzo» o costo aggiuntivo del prestito e all’applicazione del tasso sostitutivo (comma 7).”
Dunque, laddove si accerti in concreto che sia stato applicato il sistema “composto” di capitalizzazione degli interessi debitori – anche tramite consulenza tecnica d’ufficio contabile, laddove la contestazione sul punto della parte attrice sia sufficientemente specifica e suffragata da una consulenza tecnica di parte, come indicazione nel caso di specie (cfr. CTP allegata alla produzione di parte attrice) – costituendo esso un “altro prezzo” o “condizione praticata” che incide sul costo del contratto bancario di mutuo stipulato ai sensi dell’articolo 117, comma 4, T.U.B., la mancata o pattuizione espressa della modalità di capitalizzazione “composta” degli interessi determina quale conseguenza la nullità parziale del contratto bancario di cui all’articolo 117, comma 7, T.U.B., con operatività del meccanismo di eterointegrazione (artt. 1339 e 1419, co. 2, c.c.) consistente nella rideterminazione del piano di ammortamento con sostituzione del saggio degli interessi passivi pattuiti in misura ultralegale con il rimedio sostitutivo.
Tanto premesso in diritto, in punto di fatto si osserva che nel caso sottoposto all’attenzione del Tribunale è stata disposta ctu tecnico contabile che ha confermato le doglianze di parte attrice.
L’elaborato peritale risulta completo e le conclusioni cui è pervenuto l’ausiliare meritano di essere condivise apparendo immuni di vizi logici e metodologici.
(…) E’ risultata indimostrata l’ultima doglianza di parte attrice relativa alla applicazione infrannuale degli interessi nel rispetto dell’art. 6 della Delibera CICR 9/2/2000.
Il CTU non ha potuto effettuare la verifica richiesta perché agli atti non è stato prodotto alcun documento attestante i pagamenti effettuati dal mutuatario nel corso del rapporto.
(…) In definitiva va dichiarata la nullità parziale ai sensi dell’art. 117 comma 7 TUB del contratto di mutuo del 10.12.2002 … della Raccolta per applicazione del regime di capitalizzazione composta e, la quota interessi per tutta la durata del muto deve essere pari a euro 28.030,94”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Mancanza di un elemento tipizzante del contratto – applicazione del regime di capitalizzazione composta mai pattuita – Capitalizzazione composta e costi occulti
Articoli correlati:



