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  • Tribunale di Locri, 30/12/2025: Mancata allegazione del piano di ammortamento e non indicazione del piano di ammortamento alla francese
9 Settembre 2026

Tribunale di Locri, 30/12/2025: Mancata allegazione del piano di ammortamento e non indicazione del piano di ammortamento alla francese

Studio Caliendo
giovedì, 07 Maggio 2026 / Published in Mutui e Finanziamenti

Tribunale di Locri, 30/12/2025: Mancata allegazione del piano di ammortamento e non indicazione del piano di ammortamento alla francese

Onere della prova della cessionaria

Tribunale di Locri e contratti bancari, Mancata indicazione del piano di ammortamento, mancata allegazione del piano di ammortamento, indeterminatezza del mutuo con piano di ammortamento alla francese, indeterminatezza del mutuo a tasso variabile Euribor, anatocismo bancario, mancata indicazione della capitalizzazione composta, indeterminatezza mutuo con capitalizzazione composta, commercialista esperto in contenzioso bancario, delibera del CICR del 4 marzo 2003, condizioni economiche approvate per iscritto, art. 117 TUB, indeterminatezza mutuo alla francese, mancata pattuizione del piano di ammortamento alla francese, perizia econometrica mutuo

 

Tribunale di Locri, 30 dicembre 2025:

“7.1. – All’esito del primo grado di giudizio non è stato possibile accertare se il piano di ammortamento non sia stato elaborato oppure non sia stato prodotto nel presente giudizio.

Leggendo il contratto di mutuo, però, si accenna unicamente alla predisposizione di un “Documento di Sintesi Contrattuale”, citato nell’articolo 1 paragrafo 3 del mutuo del 27 settembre 2007.

A fronte dell’eccezione circa la mancata indicazione nel contratto della tipologia di ammortamento seguita per la determinazione dei singoli ratei da restituire, era onere di produrre il piano di ammortamento (se redatto e allegato al contratto) o comunque il predetto documento di sintesi, qualora in tale documento fosse stata enunciata la modalità di ammortamento cd. alla francese, o un altro elemento documentale dal quale potesse risultare la previsione di tale modalità di ammortamento (la predisposizione del documento di sintesi è obbligatoria a partire dalla delibera del CICR del 4 marzo 2003, si veda l’articolo 9).

Soltanto in tal caso si sarebbe potuto ritenere che l’ammortamento alla francese fosse stato previsto da entrambe le parti e non soltanto unilateralmente.

7.2. – Ribadito che la mancanza delle indicazioni sulle modalità di calcolo dei singoli ratei non incide sulla validità del contratto di mutuo (o di una parte di questo), si deve però evidenziare che a) ai sensi dell’articolo 117 c. IV del d. lgs. n. 385/1993, i contratti bancari devono prevedere, oltre al tasso di interesse pattuito, anche “ogni altro prezzo e condizione praticati”;

  1. b) l’inosservanza del quarto comma comporta l’applicazione del cd. tasso sostitutivo enunciato dall’articolo 117 c. VII lett. a) del d. lgs. n. 385/1993.

Già nell’ordinanza del 6 maggio 2023 era stato evidenziato che la mancanza nel contratto della specificazione della tipologia di ammortamento adoperata costituisse una deduzione di natura tecnica suscettibile di approfondimento istruttorio.

Si deve confermare tale affermazione, anche perché un riscontro della sua “bontà” (a parere dello scrivente) è contenuto nella sentenza n. 15130/2024 della Suprema Corte.

La Corte di Cassazione, infatti, ha evidenziato che – la tipologia di ammortamento adottato non incide (né sul t.a.n., né) sul t.a.e.g. indicato nel contratto e non determina l’indeterminatezza o l’indeterminabilità dell’oggetto del contratto; – tale tipologia non si traduce quindi in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, “ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”.

Tuttavia la Suprema Corte, nel caso sottoposto alla sua attenzione, ha precisato che comunque il “piano di rimborso” controverso nel giudizio di merito conteneva, tra l’altro, l’indicazione “delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi” e quindi consentiva al mutuatario di venire a conoscenza dell’“importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria”.

Dal contratto di mutuo del 27 settembre 2007, invece, in base alla documentazione prodotta, non era possibile stabilire la quota capitale e la quota interessi da restituire periodicamente (a prescindere dal fatto che si trattava di un mutuo a tasso variabile).

L’unica informazione inserita sul punto nel contratto era quella relativa al primo rateo dovuto (pari a € 8.438,57; si veda l’articolo 4 del mutuo); da tale informazione però non è possibile risalire in concreto alla quota capitale da restituire (e per differenza alla quota interessi inglobata nel rateo).

A parere dello scrivente, l’indicazione quantomeno per elementi descrittivi (di natura tecnica, ma il cui significato possa essere compreso) delle condizioni di restituzione del prestito concesso è fondamentale ai fini della trasparenza bancaria, a tutela della quale è posto l’articolo 117 c. IV e VII del d. lgs. n. 385/1993.

Si concorda pertanto con l’arresto n. 14575/2025 della Suprema Corte (citato dalla difesa dell’opponente e del terzo evocato in giudizio), nella parte in cui ha (in sostanza) sottolineato che – sia pure in mancanza di un piano di ammortamento – l’indicazione della tipologia di ammortamento applicata al rapporto contrattuale sia comunque fondamentale.

(…) Se però manca il piano di ammortamento e addirittura qualunque elemento – ricavabile dal contratto o dalla documentazione ritualmente prodotta dalle parti nel giudizio – da cui si possa desumere quale sarà la somma finale da restituire per interessi (nei limiti del possibile, se un mutuo è a tasso variabile), il mutuatario non è posto in condizioni di ricavare tale informazione (indicativa ma comunque doverosa, per le ragioni sopra esposte), con conseguente vulnus del principio di trasparenza.

Si concorda allora con l’orientamento di merito segnalato dall’opponente e dal terzo evocato in giudizio nelle memorie di replica datate 9 dicembre 2025, con la precisazione che in tal caso l’omissione rilevante (ex art. 117 c. IV del d. lgs. n. 385/1993) riguarda una delle “condizioni” del contratto necessarie per l’identificazione del suo costo totale da parte del mutuatario;

è il caso di evidenziare che le omissioni di cui all’articolo 117 c. IV del d. lgs. n. 385/1993 non comportano la declaratoria di nullità di clausole (perché la nullità è prevista soltanto dal successivo sesto comma), ma soltanto l’applicazione del settimo comma dell’articolo 117.

(…) Tuttavia, a parere di chi scrive, non è consentito ricavare per presunzioni una condizione contrattuale, quantomeno qualora il contratto debba essere sottoscritto in forma scritta a pena di nullità.

(…) Poiché nell’articolo 5.3 del contratto di mutuo è stato stabilito che gli interessi moratori fossero pari al tasso di interesse corrispettivo maggiorato di due punti percentuali (ma tale tasso di interesse deve essere sostituito con quello previsto dal decreto legislativo n. 385/1993), gli interessi di mora dovuti saranno pari al “tasso bot” maggiorato di due punti percentuali.

(…) 9. – Conclusioni. 9.1. – L’opposizione è dunque parzialmente fondata. può agire esecutivamente nei confronti di (in quanto terzo datore di ipoteca) – nonché nei confronti della debitrice “diretta” – per la somma di € 151.959,38, oltre interessi dal 10 luglio 2020, calcolati su tale importo, al tasso previsto dall’articolo 117 c. VII lett. a) del d. lgs. n. 385/1993 maggiorato di due punti percentuali”.

 

SINTESI DELL’ARTICOLO: Mancata indicazione del piano di ammortamento

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