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Tribunale di Livorno, sentenza n. 542 del 19 giugno 2025:
“Venendo all’esame del merito, osserva il Tribunale che dall’istruttoria tecnica condotta nel procedimento è emerso che il contratto sottoscritta dalle parti e posto da Controparte_1 a fondamento della domanda monitoria non riporti in modo completo le condizioni economiche applicate al finanziamento.
Occorre invero rilevare che non risulta allegato alcun piano di ammortamento in vista della restituzione rateale della somma finanziata, non essendo stata indicata la composizione delle rate con distinzione della quota capitale e della quota di interessi corrispondenti alle singole rate in scadenza; ciò determina una evidente incertezza riguardo alle essenziali condizioni del finanziamento stipulato”.
Il CTU “ha ritenuto l’impossibilità di prospettare come univoco il piano di rimborso.
Egli ha peraltro rilevato che ogni possibile piano di ammortamento si mostra nel caso di specie sempre assai distante dalle condizioni richiamate nel quadro sintetico inserito nel corpo del contratto di finanziamento, e non solo in punto di criteri di determinazione della rata di rimborso e di imputazione a quota capitale o a quota interessi.
Dall’analisi condotta, e che deve intendersi qui richiamata, emerge pertanto, che:
“1 – non v’è stata esatta e determinata pattuizione dell’importo del credito in essere alle distinte scadenze;
2 – nella pre-determinazione delle rate è stato applicato effettivamente il regime composto in luogo del regime semplice;
3 – nella fattispecie potevano esser prospettabili alternative al regime invece prospettato dall’intermediario;
4 – il piano di rimborso non è univocamente determinato”.
Sul punto, dunque, il dottor Per_1 ha concluso nel senso che “nella fattispecie non sono espressi tutti gli elementi necessari a determinare l’oggetto del contratto, non è indicato il piano di ammortamento tal che potesse pure evincersi la esatta imputazione delle rate previste alle scadenze rispettive e la tipologia di ammortamento applicato”.
Risulta dunque sul punto fondata l’eccezione espressa dall’opponente in merito alla mancata determinazione contrattuale della modalità di computazione degli interessi, con la conseguenza dell’impossibilità di definizione circa l’esatto ammontare del debito residuo, secondo contratto, al momento della risoluzione contrattuale.
(…) In attuazione del quesito conferito, tenuto conto delle conclusioni riportate in relazione alla determinatezza delle clausole contrattuali, il CTU ha provveduto ad eseguire il ricalcolo del piano d’ammortamento relativo al contratto di finanziamento mediante applicazione del tasso imposto dalla legge ai sensi dell’art. 117 TUB, essendo risultato il TAN effettivo superiore a quello indicato nel contratto.
(…) Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l’opposizione a decreto ingiuntivo”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Indeterminatezza del piano di ammortamento alla francese
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